Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine
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Il criterio discriminante del limite della vegetazione è stato eliminato, per cui ora sono soggette ad autorizzazione tutte le attività a partire dal grado di difficoltà WS.
Arrampicata su vie ferrate (let. f)
Negli ultimi anni sono state aperte in Svizzera numerose vie ferrate. In considerazione del know-how necessario per percorrerle e per far fronte a situazioni eccezionali che potrebbero presentarsi (incidente, bloccaggio) è giustificato sottoporre ad autorizzazione l’offerta a titolo professionale di queste attività.
Arrampicata su ghiaccio e su cascate di ghiaccio (let. g)
Nell’arrampicata su ghiaccio o cascate di ghiaccio si tratta di arrampicata su formazioni di ghiaccio come ad esempio cascate ghiacciate o colonne di ghiaccio. In quanto disciplina speciale dell’arrampicata in montagna o dell’alpinismo, in questo ambito si richiedono tutte le conoscenze necessarie per l’arrampicata in montagna, per cui possono offrire queste attività a titolo professionale solo le guide alpine con autorizzazione.
Invece l’arrampicata su pareti di ghiaccio artificiali con possibilità di assicurazione top rope (analogamente a quanto si fa nella palestra di roccia o indoor) e attività similari non rientrano nelle attività a rischio e non sono quindi soggette ad autorizzazione.
Arrampicata su roccia per più di una lunghezza di corda (let. h)
Ora l’arrampicata per più di una lunghezza di corda è soggetta in ogni caso ad autorizzazione. Un obbligo in tal senso sussiste anche nel caso in cui si offrano a titolo professionale percorsi di più di una lunghezza di corda su impianti artificiali (ad es. dighe).
Continua a non essere necessaria invece alcuna autorizzazione per l’arrampicata di una sola lunghezza di corda.
Per «lunghezza di corda» nella presente ordinanza si intende la distanza che si può raggiungere da terra al punto di ancoraggio usando una sola corda. Tale distanza dipende dalla lunghezza della corda, che varia di regola da 30 a 70 metri.
Canyoning (let. i)
Non rientrano nel campo d’applicazione fra l’altro attività svolte su rocce o presso le rive di un torrente o di un fiume o la semplice progressione in corsi d‘acqua che non richiede tecniche di nuoto e di arrampicata. Percorrere il letto di un torrente risalendolo non viene considerato come canyoning. Nel momento in cui ci si debba arrampicare vanno applicate le regole di cui alla lettera h.
River-Rafting (let. j)
Riguardo a gommoni e rafting già ora esistono diverse regolamentazioni nell‘ONI5. Fra l’altro il diritto della navigazione definisce il gommone come natante, e più precisamente come «un natante pneumatico sprovvisto di motore, destinato alla navigazione in torrenti e nel quale i passeggeri siedono generalmente sulle camere d’aria laterali» (art. 2 let. A n. 12 ONI). Nella legislazione sulle attività a rischio il rafting si riferisce a tale definizione.
5 Ordinanza dell’8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI; RS 747.201.1)