Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine
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della neve) potessero muoversi entro 60 metri dalle piste demarcate.14 Se necessario le autorità cantonali possono provvedere a definire le zone in un inventario delle varianti.
Il capoverso 2 indica che al titolo di maestro di sport della neve con attestato professionale federale sono equiparati i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla SEFRI e le patenti acquisite secondo il diritto anteriore conformemente all’allegato 4 numero 3. Ora è equiparato al titolo di maestro di sport della neve con attestato professionale federale anche il titolo di «Instructor SSBS» con formazione complementare per le attività fuori pista e le escursioni secondo il regolamento sulla formazione della Schweizer Schneesport Berufs- und Schulverband (SSBS) dell’ottobre 2016. L’equivalenza si basa su una sentenza del tribunale amministrativo del Cantone di Berna del 20 giugno 2016 che ha accolto il ricorso di un istruttore SSBS e ingiunto all’autorità bernese incaricata dell’applicazione della legislazione sulle attività a rischio di accordare al ricorrente l’autorizzazione a svolgere l’attività di maestro di sport sulla neve. La formazione del ricorrente è stata considerata equivalente a quella di maestro di sport sulla neve ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge sulle attività a rischio.
Il capoverso 3 delimita le attività che i maestri di sport della neve possono svolgere durante la formazione. Si tratta in sostanza delle stesse attività dei maestri di sport della neve (quelle ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 let. c-e dell’ordinanza sulle attività a rischio), se ciò è necessario per la loro formazione. Ora al capoverso 3 non si parla più di «completare» la formazione, in quanto la norma si riferisce espressamente alla formazione di base e non comprende il perfezionamento. Le attività di formazione devono essere svolte sotto la sorveglianza diretta e la responsabilità di un maestro di sport della neve o di una guida alpina titolari di un’autorizzazione e ai sensi dell’ordinanza sulle attività a rischio. La sorveglianza diretta consiste per chi la assume nel seguire la persona in formazione osservandola durante tutta l’attività svolta.
Le associazioni devono stabilire nei propri regolamenti sulla formazione a partire da quando la formazione di base possa essere considerata sufficiente per un impiego come seconda persona.
I maestri di sport della neve in formazione ai sensi della legislazione sulle attività a rischio non hanno bisogno di una loro assicurazione di responsabilità civile.
Articolo 9
Le escursioni estive fino al grado di difficoltà T3 incluso non sottostanno in linea di principio all’obbligo di autorizzazione (cfr. art. 4 cpv. 1 let. b ordinanza sulle attività a rischio). A partire dal grado di difficoltà T4 in via di principio queste attività possono essere offerte a titolo professionale solo da guide alpine.
Le escursioni con racchette da neve invece possono essere offerte senza autorizzazione fino al grado di difficoltà WT1 della scala del CAS delle difficoltà escursionistiche con racchette da neve. Escursioni a partire dal grado di difficoltà WT2 fino a WT3 compreso giustificano invece l’obbligo di autorizzazione a causa del loro potenziale di rischio (cfr. anche articolo 4 capoverso 1 lettera d). A partire dal grado WT4 le escursioni con le racchette da neve sono riservate alle guide alpine. Le attività che gli accompagnatori di escursionismo con autorizzazione possono svolgere con clienti
14 Cfr. l’art. 3 cpv. 1 let. G delle disposizioni di esecuzione della legge cantonale grigionese sugli sport di montagna e della neve, BR 947.200.