Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

Allegato 1

L’allegato 1 descrive nel dettaglio i dati da fornire all’atto della presentazione di una richiesta di autorizzazione e i documenti da produrre nel quadro della procedura di autorizzazione.

Gli offerenti provenienti da stati terzi senza permesso di domicilio devono allegare alla richiesta una copia del permesso di dimora o del permesso di dimora temporanea.

Offerenti stranieri provenienti da Stati terzi (che non iniziano un lavoro in Svizzera) che si limitano ad accompagnare gruppi stranieri in Svizzera per una durata massima di otto giorni (ad es. guida alpina delle Ande che svolge un trekking in quota in Svizzera con un gruppo) e poi proseguono per l’estero non sono assoggettati all’obbligo del permesso (di dimora) e devono rispettare soltanto le disposizioni relative ai visti29. Se un offerente non ha bisogno di un visto, alla richiesta deve essere allegata una copia recente del passaporto (prova d’ingresso in Svizzera senza obbligo di autorizzazione).

Se un’attività di cui sopra avviene per più di otto giorni nel corso di un anno civile è necessario un permesso di dimora.30

Allegato 2

L’allegato 2 rimanda alle scale con i gradi di difficoltà elaborate dal Club alpino svizzero (CAS), che possono essere consultate sul sito web dell’UFSPO. Ora è stata inserita anche la scala dei gradi di difficoltà del CAS per le vie ferrate.

Allegato 3

Nell’allegato 3 si trova la tabella dei gradi di difficoltà in acque vive da I a IV a norma dell’articolo 3 capoverso 1 lettere j-k dell'ordinanza sulle attività a rischio, che riprende il sistema di suddivisione in gradi di difficoltà elaborata dalla Federazione internazionale di canoa.

Allegato 4

L’allegato 4 riporta la lista delle patenti rilasciate secondo il diritto anteriore, equiparate al titolo di «guida alpina con attestato professionale federale», o al titolo di «maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale» o al titolo di «istruttore di arrampicata con attestato professionale federale». I titolari di una di dette patenti possono richiedere il rilascio di un’autorizzazione pur senza disporre di un attestato professionale federale.

29 Cfr. Istruzioni e commenti – Settore degli stranieri (Istruzioni LStr), pag 129 ss. disponibli sotto: https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-augi.pdf.

30 Cfrl. art. 14 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201).