Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine
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Articolo 12
La norma attuale, secondo la quale la certificazione deve essere rilasciata da un organo accreditato e gli organi di certificazione devono applicare un sistema di gestione della sicurezza reputato adeguato per la certificazione dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) viene sostituita con un sistema più semplice. Nella pratica si è visto infatti che un accreditamento siffatto sarebbe troppo caro e il settore non è in grado di sopportare i costi che da esso deriverebbero. Per l’esecuzione dell’ordinanza sulla attività a rischio, però, la Confederazione deve poter avere la certezza che le imprese sono certificate.
Pertanto in futuro la certificazione verrà fatta da organi di certificazione riconosciuti dal DDPS. Il riconoscimento avviene tramite l’emanazione di una decisione.
Articolo 13
Il DDPS riconosce organi di certificazione che certificano ai sensi della norma EN ISO/IEC 17021-1:2015. Tale norma definisce i requisiti degli organi di certificazione che controllano e certificano i sistemi di gestione.
Come sistema di gestione della sicurezza devono essere utilizzate le norme ISO 21101:2014 «Adventure tourism – Safety management systems – Requirements» e ISO 21103:2014 «Adventure tourism – Information for partecipants» come pure il relativo resoconto tecnico ISO/TR 21101:2013 «Adventure tourism – Leaders – Personnel competence». Queste norme sono pubblicate dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO). Tali norme internazionali sono largamente accettate e dal punto di vista tecnico equivalenti al sistema di gestione della sicurezza di «Safety in adventures».
Le revisione prevede inoltre da un lato che le certificazioni siano fatte esclusivamente da auditori che dispongono di conoscenze tecniche nelle attività di cui si tratta,
dall’altro che si proceda a controlli degli standard di sicurezza anche nello svolgimento concreto delle attività sul posto.
I riconoscimenti sono rilasciati per una durata limitata. Hanno validità per un massimo di cinque anni e su domanda possono essere prorogati per altri cinque anni.
Ai capoversi da 3 a 5 si riportano norme per il caso in cui non siano più soddisfatti i criteri per il riconoscimento. Ai sensi del capoverso 5 il DDPS può sospendere con effetto immediato o revocare il riconoscimento quando vengono a cadere i presupposti per il riconoscimento stesso.
Articolo 14
Come requisito minimo per una certificazione si esige che venga considerata l’analisi dei campioni di rischio di «Safety in adventures». Ciò è necessario perché le norme ISO regolano soltanto la procedura di certificazione. Uno standard di sicurezza effettivo può essere garantito solo con un’analisi dei campioni di rischio concreta.
Oltre a ciò per lo svolgimento delle rispettive attività si impiegano solo persone che dispongono dei relativi titoli di formazione. Questi titoli sono attualmente riportati nella cosiddetta lista delle formazioni di «Safety in adventures». Tale lista stabilisce di quale formazione deve disporre la guida impiegata in una determinata attività.