Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine
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versanti erbosi con roccette varie, facili campi di neve e passaggi su ghiacciai senza neve. Anche questa attività è riservata esclusivamente alle guide alpine. Regole particolari sono previste per gli accompagnatori di escursionismo con formazione complementare, che possono accompagnare i clienti nel quadro di gite escursionistiche fino al grado di difficoltà T4.
Gite con attrezzi per gli sport della neve (let. c)
È soppresso il criterio basato sul limite della vegetazione (cfr. anche la sua soppressione per le attività di cui alle lettere d ed e).
Anche chi si muove al di sotto del limite della vegetazione può causare valanghe. Oltre a ciò nella pratica si è rivelato difficile stabilire se le attività si svolgevano sopra o sotto tale limite della vegetazione. Ora l’autorizzazione è obbligatoria anche per le gite con attrezzi per gli sport della neve al di sotto del limite della vegetazione.
Si precisa parimenti che si tratta di gite con attrezzi per gli sport della neve con livello di difficoltà stabilito all’allegato 2, numero 3.
Parlando di attrezzi per gli sport della neve ci si riferisce a sci, snowboard, snowblade, snowskate e simili.
Escursioni con le racchette da neve (let. d)
Le escursioni con le racchette da neve sono soggette ad autorizzazione a partire dal livello di difficoltà WT 2 (anziché dal WT3). In effetti le escursioni del livello WT2 prevedono anche passaggi ripidi, con pericolo di valanghe latente e presuppongono conoscenze di base nella valutazione del pericolo di valanghe.
Con la soppressione del criterio del limite della vegetazione ora è necessaria l’autorizzazione anche per escursioni con le racchette da neve al di sotto del limite della vegetazione, con grado di difficoltà WT2.
Le escursioni con le racchette da neve fino al grado di difficoltà WT1 possono essere offerte anche senza autorizzazione.
D’altra parte è ormai chiaramente specificato che percorrere sentieri escursionistici invernali o tracciati per le racchette da neve segnalati e aperti non rientra nel campo di applicazione della legislazione sulle attività a rischio. Tale regolamentazione è analoga a quella che non prevede autorizzazione per lo svolgimento di discese con attrezzi di sport della neve sulle piste di sci sotto la responsabilità dei gestori di impianti di risalita.
Discese fuori pista (let. e)
A differenza delle gite con gli sci a norma della lettera c le discese fuori pista – ad eccezione dello sci con l’elicottero – sono servite da impianti di risalita (cfr. la definizione all’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza sulle attività a rischio). Persone che non dispongono di autorizzazione possono offrire attività fino al grado di difficoltà L.
Non è necessario prevedere nell’ordinanza sulle attività a rischio regole specifiche per lo sci con l’elicottero a partire da punti di atterraggio in montagna: i criteri di carattere generale e astratti riportati nell’articolo 8 bastano a stabilire se sulla base delle circostanze del momento sia possibile svolgere una discesa a partire da un dato punto di atterraggio. In un inventario cantonale delle attività fuori pista (cfr. articolo 25 dell’ordinanza sulle attività a rischio) le discese consentite a partire da punti di atterraggio in montagna sono stabilite dai Cantoni.