Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine

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zione, fintantoché svolge le attività nel quadro del suo rapporto di impiego. Nel momento in cui la persona agisce per proprio conto deve poter invece comprovare di avere una corrispondente assicurazione di responsabilità civile.

Articolo 25

L’articolo 25 regola nel dettaglio l’obbligo di informazione previsto nell’articolo 13 capoverso 1 della legge sulle attività a rischio. Anche nei lavori preparatori della legge sulle attività a rischio si parlava di un riferimento alla copertura assicurativa nel contratto.27 Per una maggiore trasparenza si deve informare in merito all’assicurazione o alle garanzie che sono ad essa equiparate nella conferma della prenotazione e su eventuali biglietti o sull’eventuale sito internet dell’offerente. Nella pratica l’informazione fatta nella conferma della prenotazione e sui biglietti ai sensi dell’ordinanza può essere sostituita ad esempio con un rinvio alle disposizioni generali di contratto su internet o simili. In questa sede si deve fare riferimento alla copertura assicurativa.

Articolo 26

Con questa disposizione i Cantoni hanno la facoltà di determinare nella legislazione di attuazione le singole discese ed escursioni autorizzate o di indicare o descrivere le relative zone di territorio. Nell’elaborazione di un inventario cantonale delle varianti si devono rispettare le norme della legge e dell’ordinanza sulle attività a rischio. Ciò significa che per le escursioni e le discese inserite nell’inventario delle attività fuori pista al titolare di un’autorizzazione non si possono attribuire competenze maggiori di quelle previste nell’ordinanza sulle attività a rischio. Un inventario cantonale delle varianti può tuttavia contribuire alla certezza del diritto.

Un simile inventario delle varianti è utilizzato ad esempio nel Cantone dei Grigioni.28

Articolo 27

L’art. 27 precisa che le sanzioni penali previste all’art. 15 della legge sono applicabili anche agli aspiranti guida alpina, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori di escursionismo e agli istruttori di discese in acque vive.

Articolo 28

Questo articolo abroga formalmente l’ordinanza sulle attività a rischio del 30 novembre 2012.

Articolo 29

Nell’articolo 29 si sancisce che le autorizzazioni detenute dagli attuali offerenti restano valide fino alla data di scadenza.

27 Cfr. Rapporto della commissione, FF 2009 5215, p. 5240

28 Cfr. https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/awt/Dokumente/Varianteninventar.pdf.