Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine
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sono ulteriormente limitate in presenza di rischi particolari. Innanzitutto non si possono svolgere escursioni che prevedono l’attraversamento di ghiacciai, in secondo luogo ad eccezione di attrezzi di sport sulla neve (ad es. sci e snowboard), pelli, coltelli da ghiaccio, racchette da neve, non deve essere necessario utilizzare altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi o corde.
L’autorizzazione come accompagnatore di escursionismo ai sensi del capoverso 2 viene concessa se l’accompagnatore di escursionismo è «accompagnatore di escursionismo con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 della LFPr e offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla ordinanza. Ai sensi del capoverso 3 può parimenti richiedere un’autorizzazione dispone di un certificato di capacità estero riconosciuto come equivalente dalla SEFRI. Con la revisione devono ora poter ricevere un’autorizzazione da accompagnatore di escursionismo anche quanti dispongono di un diploma di «International Mountain Leader (IML)» riconosciuto dall’unione internazionale delle associazioni degli accompagnatori di escursionismo. Un IML è una persona formata ed esaminata dalle associazioni nazionali affiliate sulla base del programma di formazione ufficiale dell’UIMLA. La formazione di IML corrisponde a quella necessaria per un attestato professionale federale.
L’UIMLA non tiene corsi di formazione.
Gli accompagnatori di escursionismo sono tenuti a concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell'articolo 23.
Ora gli accompagnatori di escursionismo dopo una formazione complementare (cfr. capoverso 4) devono poter accompagnare i clienti nel quadro di gite escursionistiche massimo di un grado di difficoltà T4 secondo la scale dei gradi di difficoltà per gite escursionistiche trekking del CAS del 5 settembre 2015. Allo scopo devono seguire una formazione complementare offerta dalla loro associazione professionale o da essa riconosciuta. L’autorizzazione sarà quindi per «Accompagnatore di escursionismo con complemento gite escursionistiche».
Il capoverso 5 delimita le attività che gli accompagnatori di escursionismo possono svolgere durante la formazione. In principio si tratta delle stesse attività riservate agli accompagnatori di escursionismo con formazione ultimata (escursioni con racchette da neve secondo l’art. 4 cpv. 1, let. d dell'ordinanza sulle attività a rischio) se è necessario per la formazione. Ora al capoverso 5 non si parla più di «completare» la formazione, in quanto la norma si riferisce espressamente alla formazione di base e non comprende il perfezionamento. In ogni caso dette attività formative devono essere svolte sotto la vigilanza diretta o indiretta e la responsabilità di un accompagnatore di escursionismo, di un maestro di sport sulla neve o di una guida alpina titolari dell’autorizzazione secondo l’ordinanza sulle attività a rischio. La sorveglianza diretta consiste per chi la assume nel seguire la persona in formazione osservandola durante tutta l’attività svolta. La sorveglianza indiretta consiste in un «coaching» in cui il co-responsabile ad esempio approva l’itinerario scelto.
Gli accompagnatori di escursionismo in formazione ai sensi della legislazione sulle attività a rischio non hanno bisogno di una loro assicurazione di responsabilità civile.
Articolo 10
Attualmente nell’ordinanza sulle attività a rischio sono regolate solo attività in acque vive offerte da imprese certificate per svolgerle. Le attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c-e della legge, stando sia alla lettera che al senso della norma, non sono però riservate esclusivamente alle imprese. Prima dell’entrata in vigore della