Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine
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L’analisi dei campioni di rischio e la lista delle formazioni (cfr. allegati 5 e 6) sono pubblicate su internet dall’UFSPO. Nei limiti in cui ci siano sviluppi nel campo
dell’analisi dei campioni di rischio o delle qualifiche richieste, il DDPS può adattare l’analisi dei campioni di rischio di cui all’allegato 5 o la lista delle formazioni di cui all’allegato 6 numero1.
Articolo 15:
La certificazione sulla base delle norme ISO di cui sopra dovrebbe permettere anche agli offerenti stranieri di ottenere una certificazione a un costo ragionevole.
L’UFSPO riconosce pertanto in casi isolati la certificazione di organi di certificazione esteri a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettere a-b e dell’articolo 14. Emana una decisione di riconoscimento per il titolare della certificazione, che costituisce poi la base per l’autorizzazione a livello cantonale.
Articolo 16
Il DDPS è legittimato a sostenere istituzioni adatte che si dedicano all’elaborazione e allo sviluppo di concetti di sicurezza e di verifiche della sicurezza, in particolare nel campo dell’analisi dei campioni di rischio, nella valutazione delle qualifiche e nella messa a punto di materiale per la certificazione. Solo così è possibile mantenere anche in futuro l’attuale elevato livello. Ora si vuole sostenere prestazioni del genere. Allo scopo l’UFSPO stipulerà con l’istituzione competente un contratto di prestazione.
Articolo 17
Finora per gli offerenti provenienti da uno stato dell’UE o dell’AELS che intendevano offrire a titolo professionale attività in Svizzera per non oltre dieci giorni in un anno civile era prevista una regolamentazione speciale. Per quel che concerne le qualifiche professionali essi hanno il diritto di proporre attività durante questo lasso di tempo senza autorizzazione e senza procedura di notifica15.
Questa regolamentazione si è rivelata inadatta nella pratica, per le autorità di esecuzione non è infatti possibile verificare se il singolo prestatore di servizi rispetta o meno questo limite dei dieci giorni.
Ora tutti i cittadini dell’UE o degli stati dell’AELS che non hanno acquisito in Svizzera le proprie qualifiche professionali e intendono esercitare attività lucrativa in Svizzera come lavoratori autonomi o lavoratori distaccati devono annunciarsi prima di iniziare la loro attività professionale in territorio svizzero in vista del riconoscimento delle qualifiche professionali stesse. In concreto devono farlo nel sistema di dichiarazione online nel sito internet della SEFRI.16 Se gli offerenti stranieri intendono stabilirsi in Svizzera (>90 giorni) la procedura della SEFRI non può essere applicata. Gli offerenti sottostanno in questo caso alla normale procedura di autorizzazione di cui all’articolo 18 dell’ordinanza.
Indipendentemente dalla procedura di notifica della SEFRI ai sensi della normativa sugli stranieri gli impieghi lavorativi devono essere annunciati tramite la procedura di notifica della Segretaria di Stato della migrazione SEM per attività lucrative di breve
15 Cfr. la legge federale del 14 dicembre 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS); RS 935.01.
16 Consultabile presso: https//www.sypres.admin.chsypresweb/?login