Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine

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La lettera j fa riferimento per la definizione del concetto di acque vive alla tabella dei gradi di difficoltà in acque vive della federazione internazionale di canoa (ICF), riconosciuta in quasi tutto il mondo, riportata nell’Allegato 3 dell’ordinanza sulle attività a rischio. Per percorrere acque vive a partire dal grado di difficoltà III deve essere richiesta un’autorizzazione, mentre per precorrere acque vive con grado di difficoltà I e II essa non è necessaria.

Discesa in acque vive (let. k)

A completare il rafting e per ragioni di pari trattamento vanno assoggettate alla legge sulle attività a rischio anche le discese fatte con canotti pneumatici (art. 2 let. A n. 13 ONI) che nell’ordinanza sulla navigazione interna sono equiparati ai natanti e non vengono considerati attrezzi sportivi. Sono inoltre assoggettate alla legge anche attività svolte con attrezzi sportivi, in particolare hydrospeed, funyak e tube.6 Per la definizione di acque vive si rimanda al commento alla lettera j. Per percorrere acque vive valgono le stesse limitazioni previste alla lettera j.

Bungee-Jumping (let. l)

A proposito di bungee jumping si rende necessaria una distinzione rispetto all’attività di baracconista. Le attività che si svolgono su impianti mobili omologati dell’attività di baracconista sottostanno alla legislazione sulle attività a rischio solo nel caso in cui l’offerente non disponga di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 25 dell’ordinanza del 4 settembre 20027 sul commercio ambulante.

Lo svolgimento dei cosiddetti salti a pendolo invece è soggetta all’ordinanza sulle attività a rischio. In proposito si veda anche la definizione di cui al capoverso 4. È irrilevante quale sia la piattaforma scelta per effettuare il salto (sporgenza naturale,

ponte, edificio, etc.).

Articolo 5

L’autorizzazione per le guide alpine abilita a svolgere tutte le attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a-h dell’ordinanza sulle attività a rischio.

Nel capoverso 2 si dice che i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e il diploma di guida alpina dell’Unione internazionale delle associazioni di guida alpina (UIAGM) sono equiparati al titolo di guida alpina con attestato professionale federale. Anche con questi certificati è pertanto possibile richiedere un’autorizzazione

Il diritto cantonale finora vigente riconosce in parte patenti cantonali secondo le vecchie norme, acquisite prima della creazione dell’attestato professionale federale di guida alpina. Sarebbe eccessivo con l’entrata in vigore della nuova legislazione revocare l’autorizzazione ai titolari di queste patenti che finora hanno praticato regolarmente la professione e seguito il perfezionamento richiesto dall’associazione professionale e pretendere da loro l’ottenimento di un attestato professionale. Queste patenti ottenute secondo il diritto previgente sono considerate equiparate come da allegato 4. Lo stesso ragionamento va applicato per le patenti di maestro di sport della neve ottenute secondo il diritto previgente.

6 Cfr. Rapporto della commissione, FF 2009 5215, p. 5231.

7 RS 943.11