Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine

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di autorizzazione. La guida alpina corresponsabile titolare dell‘autorizzazione deve di volta in volta procedere a un esame della situazione sulla base delle circostanze e delle condizioni quadro. In base ad esso si decide se sia necessaria una sorveglianza diretta.

Articolo 7

Gli istruttori di arrampicata non possono svolgere la propria attività con clienti in un terreno qualsiasi, perché non hanno una formazione che consente di affrontare tutti i pericoli dell’ambiente alpino. L’itinerario da percorrere per raggiungere la parete da un lato non deve attraversare ghiacciai, dall’altro non deve presentare rischi particolari. Ciò esclude le attività in cui per l’ascesa o la discesa alla parete sia necessario utilizzare ausili tecnici come piccozze o ramponi. Finora ascesa e discesa che portano a una via di arrampicata non dovevano presentare un grado di difficoltà superiore al T3, ora non devono richiedere la progressione con corda corta. Trattandosi di sport di arrampicata la nuova regola è giustificata, dato che nella maggior parte dei casi l’ascesa o la discesa che portano a una via di arrampicata non possono essere catalogate in base alla scala dei gradi di difficoltà del CAS. Se ciò non è possibile l’attività è riservata a persone accompagnate da una guida alpina titolare di autorizzazione. La progressione a corda corta è una tecnica di alpinismo ben nota ai professionisti del ramo.

Gli istruttori di arrampicata ottengono l’autorizzazione se dispongono di un attestato professionale federale come istruttori di arrampicata o di un certificato di capacità estero riconosciuto come equivalente dalla SEFRI e offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e all’ordinanza. Sono inoltre tenuti a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell’articolo 23 dell’ordinanza sulle attività a rischio.

Le patenti attribuite secondo la vecchia normativa, ottenute prima che fosse introdotto il certificato professionale di istruttore di arrampicata, sono riconosciute come equivalenti ai sensi dell’allegato 4.

Gli istruttori di arrampicata in formazione possono svolgere le stesse attività degli istruttori di arrampicata (quelle ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 let. h dell’ordinanza sulle attività a rischio), se ciò è necessario per la loro formazione. Ora al capoverso 5 non si parla più di «completare» la formazione, in quanto la norma si riferisce espressamente alla formazione di base e non comprende il perfezionamento. Le attività di formazione devono essere svolte sotto la sorveglianza diretta e la responsabilità di un istruttore di arrampicata o di una guida alpina titolari di un’autorizzazione e ai sensi dell’ordinanza sulle attività a rischio. La sorveglianza diretta consiste per chi la assume nel seguire la persona in formazione osservandola durante tutta l’attività svolta. Gli istruttori di arrampicata in formazione ai sensi della legislazione sulle attività a rischio non hanno bisogno di una loro assicurazione di responsabilità civile.

Ora gli istruttori di arrampicata con una formazione complementare possono accompagnare clienti su vie ferrate con grado di difficoltà di massimo K3 sulla scala dei gradi di difficoltà delle vie ferrate del CAS del giugno 2015. La formazione complementare deve essere offerta o riconosciuta dall’associazione professionale. L’autorizzazione relativa è pertanto quella per «Istruttore di arrampicata con vie ferrate fino a K3»