Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine

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Il capoverso 3 regola i presupposti per estendere la validità dell’autorizzazione alla pratica dell’attività a rischio canyoning (articolo 4 capoverso 1 lettera i dell’ordinanza sulle attività a rischio).

Articolo 6

Secondo il regolamento sull’esame professionale gli aspiranti guide devono dimostrare quattro anni di pratica professionale,8 il che presuppone che possano aver fatto esperienze nella conduzione di clienti. Le attuali regolamentazioni cantonali contengono in parte disposizioni di questo tipo9. L’articolo 6 prevede pertanto che persone che seguono la formazione di guida alpina possano guidare delle escursioni, a patto che vengano rispettate determinate condizioni.

Nella loro formazione come guide alpine per poter richiedere un’autorizzazione gli aspiranti devono aver superato il corso di aspirante guida alpina dell’ASGM,10 un corso per aspiranti riconosciuto dall‘UIAGM11 o un corso estero per aspiranti guida alpina riconosciuto come equivalente dall’Ufficio federale dello sport (UFSPO).

L’autorizzazione per gli aspiranti guide alpine abilita allo svolgimento con clienti delle stesse attività riservate alle guide alpine (in linea di massima le attività di cui all’articolo 4, capoverso 1, lettere a-h). Tali attività devono però essere svolte sotto la sorveglianza almeno indiretta e in ogni caso con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza sulle attività a rischio. La guida alpina corresponsabile titolare dell‘autorizzazione deve di volta in volta procedere ad un esame della situazione sulla base delle circostanze e delle condizioni quadro. In base ad esso si decide a che condizioni (sorveglianza diretta o solo indiretta) l’aspirante guida può svolgere l’escursione. L’ASGM regola le attività che gli aspiranti guide possono svolgere, ad esempio agli articoli 29 e seguenti delle direttive relative al regolamento per l’ottenimento del brevetto federale di guida di montagna.12

La sorveglianza indiretta consiste in un «coaching» con un adeguato briefing da parte della guida corresponsabile. Nella sorveglianza diretta invece la guida titolare di autorizzazione deve accompagnare l’aspirante nell’escursione e sorvegliare quello che fa.

Altro presupposto essenziale è poter comprovare la stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell’articolo 23 dell’ordinanza sulle attività a rischio. Infine gli aspiranti guide devono garantire il rispetto degli obblighi previsti nella legge sulle attività a rischio e nella presente ordinanza.

Il capoverso 3 indica per analogia con le guide alpine a quali condizioni gli aspiranti guide possono offrire anche il canyoning. Allo scopo devono disporre della formazione complementare in questo ambito dell’ASGM o dell’UIAGM e sottostanno anche in questo settore alla sorveglianza e alla corresponsabilità di una guida alpina titolare

8 Cfr. Articolo 8 capoverso 1 let. B del regolamento d’esame per l’attribuzione dell’attestato professionale di guida alpina del 12 febbraio 2003.

9 Cfr. ad esempio l’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza su commercio e artigianato del Cantone di Berna (HGV), BSG 930.11.

10 Associazione svizzera delle guide alpine, Schweizer Bergführerverband; cfr. http://www.4000plus.ch/.

11 Unione Internazionale delle Associazioni delle Guide di Montagna / Internationale Vereinigung der Bergführerverbände; cfr. http://www.ivbv.info/.

12 Cfr. http://www.4000plus.ch/fileadmin/user_upload/Ausbildung/11_BF_Wegleitung_f.pdf