Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine

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da intermediario collaborare soltanto con offerenti che dispongano di un’autorizzazione.

Articolo 3

La valutazione del rischio di valanghe va fatta in applicazione dell’articolo 2, capoverso 2, lettera d della legge.

Un semplice metodo per valutare il rischio consiste nel combinare fra loro tre dati: il grado di pericolo di valanghe, l’inclinazione del pendio e l’esposizione dello stesso. Per farlo si può ricorrere fra l'altro al metodo grafico di riduzione (GRM)3.

Per chi offre attività sulla neve si stabilisce che non ci deve essere rischio marcato di valanghe sulla base del GRM quando l’offerente propone a titolo professionale un’attività sulla neve. Una valutazione globale del rischio di valanghe fatta a regola d’arte deve concludere che l’itinerario scelto è sicuro e non sussistono particolari segnali di pericolo.

Si fa eccezione per le guide alpine e gli aspiranti guide alpine, che possono svolgere attività nei limiti in cui non sussiste un elevato rischio di valanghe sulla base del GRM. Grazie alla loro formazione approfondita e alla notevole esperienza nel campo dei pericoli in ambiente alpino sono in grado di scegliere il percorso ottimale anche con rischio di valanghe marcato e di prendere le misure necessarie per poter ridurre i pericoli.

Il rischio di valanghe deve essere valutato di volta in volta per l’intero itinerario. Non ci si può quindi basare sulla valutazione fatta per una determinata regione.

Articolo 4

Generalità

Nell’articolo 4 capoverso 1 sono descritte le attività per le quali è necessaria un’autorizzazione. Negli articoli 5 e seguenti sono stabiliti eventuali ulteriori requisiti. I gradi di difficoltà cui si fa riferimento si rifanno alle scale di difficoltà del Club Alpino Svizzero CAS del settembre 20124 e alla scala dei gradi di difficoltà in acque vive della Federazione internazionale di canoa (ICF).

Per itinerari e discese non classificati queste tabelle costituiscono un valore di riferimento. Itinerari e discese non classificati possono essere regolati tramite un inventario cantonale delle varianti.

Ascensioni alpinistiche (let. a)

Si intendono qui le classiche attività delle guide alpine. Nelle ascensioni alpinistiche ci si espone fondamentalmente ai cosiddetti pericoli alpini (cadute e valanghe). Queste attività sono riservate esclusivamente alle guide alpine.

Gite escursionistiche a partire dal livello di difficoltà T4 (let. b)

Il grado di difficoltà T4 corrisponde (di regola) alla marcia su sentieri con demarcazione biancoblu-bianco con itinerario a volte senza tracciato. Talvolta per la progressione è necessario servirsi delle mani. Il terreno è esposto, con pendii erbosi delicati,

3 A proposito del GRM cfr. il seguente sito: https://www.whiterisk.ch/de/explore#u=05-01-07-01.

4 Le tabelle possono essere consultate al sito: http://www.sac-cas.ch/fr/en-route/echelles-de-difficultes.html.