Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine
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delle competenti autorità. In questo caso – se la documentazione necessaria è completa – il trattamento della pratica dura il tempo necessario all’autorità per l’esame.
A norma dell’articolo 8 capoverso 1 della legge sulle attività a rischio l’autorizzazione di un’autorità cantonale è valida su tutto il territorio svizzero. L’autorizzazione rilasciata a persone singole vale per quattro anni (cfr. articolo 9 capoverso 1 della legge sulle attività a rischio). L’autorizzazione per le imprese certificate è valida per due anni (cfr. articolo 9 capoverso 2 della legge sulle attività a rischio).
Il capoverso 6 viene completato con le attività regolamentate di recente. Agli istruttori di discese in acque vive si applicano anche gli art. 8, cpv. 2 e 9, cpv. 1, della legge.
Secondo il capoverso 7 per il resto la procedura si rifà al diritto cantonale. L’ultima istanza cantonale deve essere un tribunale superiore ai sensi dell’articolo 86 capoverso 2 LTF,19 visto che contro la decisione di ultimo grado a livello cantonale è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Articolo 19
Secondo l’articolo 7 capoverso 2 della legge sulle attività a rischio l’autorizzazione viene rinnovata con un procedura semplificata. L’articolo 19 dell’ordinanza considera tale circostanza e riduce i requisiti per il rinnovo. La disposizione deve essere vista in relazione all’obbligo di comunicazione del successivo articolo 20 dell'ordinanza sulle attività a rischio: tutte le modifiche di rilievo intervenute nel periodo di validità dell’autorizzazione devono essere note all’autorità competente prima ancora del momento del rinnovo.
Al capoverso 1 viene precisato che si tratta solo del rinnovo dell’autorizzazione per gli offerenti singoli. Il rinnovo dell’autorizzazione degli offerenti di attività certificate è regolato al capoverso 2.
Il rinnovo dell’autorizzazione per attività ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1, lettere ah e k dell'ordinanza sulle attività a rischio dipende dallo svolgimento del perfezionamento richiesto, che deve comunque essere della durata minima di due giorni. In considerazione del rischio collegato alla pratica della relativa attività un obbligo di perfezionamento di due giorni su un periodo di quattro anni sembra assolutamente accettabile. Deve trattarsi di una formazione continua nel campo della sicurezza e della gestione dei rischi organizzata o riconosciuta dalle associazioni professionali.
La revisione di questo capoverso concretizza l’obbligo di formazione continua nel campo della sicurezza e della gestione dei rischi in quanto prevede che essa debba prevedere obbligatoriamente i temi di cui all’articolo 2 della legge (doveri di diligenza). Corsi di aggiornamento in materia di pronto soccorso non potranno quindi essere considerati come formazione continua ai sensi dell’ordinanza sulle attività a rischio.
Oltre a ciò si deve dimostrare di aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale a norma dell’articolo 13 della legge sulle attività a rischio e dell’articolo 24 dell’ordinanza sulle attività a rischio. Il legislatore ha espressamente evitato di precisare quale forma deve avere tale conferma. Sono le autorità preposte all’applicazione che devono poter decidere in questo ambito.
19 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LFT, RS 173.110).