Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine

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Gli offerenti di attività certificate per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione devono dimostrare che la certificazione è stata prorogata.

In caso di spostamento della sede o del domicilio o della sede in cui si svolge l’attività in un altro Cantone la domanda di rinnovo alla scadenza dell’autorizzazione originaria deve essere inoltrata all’autorità del nuovo Cantone in cui si trova la sede o il domicilio o la sede in cui si svolge l’attività che – nei limiti in cui la legislazione cantonale lo consente – si procura per via amministrativa l’incarto richiedendolo all’autorità che ha concesso l’autorizzazione.

Articolo 20

L’articolo 20 introduce per i titolari di un’autorizzazione l’obbligo di comunicare entro 30 giorni modifiche e cambiamenti rilevanti all'autorità cantonale competente per la concessione dell’autorizzazione. I Cantoni devono provvedere al continuo aggiornamento dei dati necessari nel registro delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 21 dell'ordinanza sulle attività a rischio. Alla scadenza dell’autorizzazione per il suo rinnovo devono essere utilizzati i dati aggiornati. Se una persona comunica di aver trasferito il domicilio in un altro Cantone, il Cantone in cui aveva il domicilio trasmette all’altro l’incarto relativo. Alla scadenza dell’autorizzazione per l’eventuale rinnovo della stessa devono essere utilizzati i dati aggiornati. Da notare che a seconda delle circostanze per il rinnovo può essere competente un’istanza cantonale diversa.

Se in seguito all’introduzione di cambiamenti non ci sono più presupposti per la concessione di un’autorizzazione, l’autorità cantonale procede a norma dell’articolo 22 dell'ordinanza sulle attività a rischio. Sulla base dell’obbligo di informazione e delle relative misure in caso di mancata ottemperanza non è necessario che l’autorità cantonale competente controlli ogni anno i titolari della autorizzazione per verificare ad esempio se dispongono di un’assicurazione di responsabilità civile. Se si ha il concreto sospetto che il titolare di un’autorizzazione non soddisfa più i presupposti per la concessione dell’autorizzazione, l’autorità competente è libera di verificare la fondatezza di tali sospetti e di avviare le misure necessarie.

La rinuncia volontaria all’autorizzazione a seguito di cessazione della professione o dell’attività in futuro non dovrà più essere annunciata alle autorità cantonali. Questo dovere di comunicazione esistente finora costituiva un onere aggiuntivo per i titolari dell’autorizzazione senza essere tuttavia di effettivo vantaggio per la sicurezza.

Articolo 21

Lo scopo principale della legislazione sulle attività a rischio è la protezione dei consumatori. Potenziali clienti devono poter verificare nel modo più semplice possibile se un determinato offerente dispone delle autorizzazioni necessarie. La soluzione migliore per garantire tale trasparenza è che l’UFSPO con l’ausilio delle competenti autorità cantonali pubblichi su un sistema centralizzato d’informazione il registro degli offerenti titolari di autorizzazioni.

L’UFSPO ha pubblicato un registro del genere in una pagina apposita su internet20. Le competenti autorità cantonali possono trattare i dati necessari nel registro direttamente, tramite una procedura di login. In tal modo viene a cadere anche la pretesa, che si potrebbe comunque avere in base al diritto cantonale, di prendere visione

20 Cfr. https://www.baspo.admin.ch Documentazione > Basi legali > Attività a rischio