Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale
Cpv. 2
Secondo Baker McKenzie il capoverso 2 contribuisce poco al ritiro dalla circolazione delle azioni al portatore emesse. Un titolare di un’azione al portatore che ha ottemperato al suo obbligo di annunciare viene iscritto nel libro delle azioni, senza dover presentare i titoli delle azioni, conformemente all’articolo 3 capoverso 1 delle disposizioni transitorie. Lo stesso vale per la partecipazione all’assemblea generale, poiché secondo il progetto le azioni al portatore verrebbero convertite automaticamente in azioni nominative. A un titolare di un’azione al portatore che non ha ottemperato al suo obbligo di annunciare, ma è conosciuto dalla società, accadrebbe quello che accade già oggi: verrebbe ammesso all’assemblea generale e quindi anche iscritto nel libro delle azioni. A tale scopo non servirebbe, infatti, una prova esplicita della qualità di azionista, come nel caso delle azioni nominative. Nel caso dei titolari di azioni al portatore che non hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare e sono sconosciuti alla società, la distruzione dei titoli da parte della società sarebbe possibile soltanto se questa possiede i titoli, che non sarebbe appunto il caso. Per richiedere l’annullamento di un titolo alla società mancherebbe la legittimazione attiva, di cui disporrebbe unicamente il titolare del diritto. Oltre all’autorizzazione per l’avvio di una procedura di annullamento potrebbe essere ragionevole obbligare gli azionisti a consegnare i titoli delle loro azioni alla società.
Art. 3 delle disposizioni transitorie
Secondo Baker McKenzie la disposizione lascia irrisolte numerose questioni giuridiche ed è in contrapposizione con i principi del diritto societario (ad es. riferimento alla non identificazione anziché all’omissione dell’annuncio; discutibile mantenimento di obblighi di annunciare più severi per titolari di azioni al portatore al momento della conversione automatica in azioni nominative; questioni legate all’emissione di azioni proprie; dubbia rinuncia dell’attestazione pubblica della nuova emissione delle azioni da parte del consiglio d’amministrazione; opinabile mantenimento di un obbligo di liberazione successiva se le azioni annullate erano in parte liberate; procedura di annullamento, che materialmente non coinciderebbe con quella stabilita nella legislazione). La disposizione indurrebbe inoltre a commettere abusi, ad esempio nell’ambito di una controversia tra azionisti, con l’acquisizione del controllo a spese di uno degli azionisti, o a danneggiare creditori pignoratizi. Infine occorrerebbe pure esaminare se la disposizione non violi gli accordi sulla protezione degli investimenti conclusi dalla Svizzera. Si dovrebbe partire dal presupposto che gli azionisti esteri sarebbero particolarmente interessati dalle conseguenze della nullità, avendo ancor meno cognizione di causa della nuova regolamentazione rispetto agli azionisti domiciliati in Svizzera.
Cpv. 2
Per Bär & Karrer e UNIGE la disposizione porterebbe a una disparità di trattamento tra titolari di azioni nominative che non sono mai stati titolari di azioni al portatore, e titolari di azioni nominative divenuti tali con il nuovo diritto. La disparità di trattamento starebbe nel fatto che soltanto questi ultimi devono essere iscritti e annunciati entro 18 mesi e sono minacciati da conseguenze più severe.
EXPERTSuisse e la Städtische Steuerkonferenz propongono che invece della decadenza incondizionata, o a complemento della perdita dei diritti degli azionisti, si verifichi, nei casi in cui i diritti di partecipazione non annunciati siano per legge attribuiti alla società, se sia da prevedere un obbligo di indennizzo della società a favore dei titolari precedenti della partecipazione, laddove l’obbligo di annunciare non sia stato ottemperato senza propria colpa (come ad es. nel caso di un’eredità). Anche in questo caso gli azionisti precedenti non potrebbero riottenere il loro ruolo di azionisti, ma verrebbero indennizzati per la perdita dei loro diritti di partecipazione;