Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale
- in che modo si accerti se le strutture di partecipazioni su più livelli raggiungono o superano il limite del 25 per cento del capitale e/o dei diritti di voto (regola «de minimis», metodo della moltiplicazione o metodo della maggioranza); - in che modo si accerti l’avente economicamente diritto delle strutture di fondi o dei trust; - chi/che cosa bisogna annunciare in assenza di un avente economicamente diritto; - se occorra comunicare alla società le deroghe all’obbligo di annunciare, ovvero i casi in cui l’obbligo non sussiste (acquisto di azioni quotate in borsa o che rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili); - quando insorga l’obbligo di annunciare, quali siano l’oggetto e la modalità dell’annuncio e quali siano le deroghe a tale obbligo. Il legislatore dovrebbe disciplinare esplicitamente l’insorgere dell’obbligo di annunciare, le deroghe all’obbligo di annunciare nonché l’oggetto e la modalità dell’annuncio. Walder Wyss propone la nuova disposizione seguente:
Art. 697j CO
1bisÈ considerato acquisto ai sensi del capoverso 1 ogni acquisto in proprietà. Per l’acquisto d’intesa con terzi si applicano per analogia le disposizioni dell’ordinanza FINMA del 3 dicembre 2015 sull’infrastruttura del mercato finanziario. L’intesa con terzi deve avvenire in relazione all’acquisto della proprietà; le intese successive sono irrilevanti. Le costituzioni esigono circostanze qualificanti supplementari che vanno oltre l’ordinaria costituzione congiunta.
1terIl capoverso 1 non si applica all’acquisto di buoni di partecipazione e di godimento.
1quaterLe persone fisiche che partecipano solo indirettamente alla società le cui azioni sono state acquistate devono essere annunciate come aventi economicamente diritto, se detengano su più livelli di partecipazione una partecipazione consolidata di almeno il 25 per cento del capitale o dei voti dell’acquirente. A tale scopo vengono moltiplicate le diverse partecipazioni (test di moltiplicazione).
4Se non può essere accertato nessun avente economicamente diritto ai sensi dei capoversi 1 e 1quater, a titolo sussidiario deve essere annunciata l’identità del presidente dell’organo direttivo della società le cui azioni sono state acquistate.
5Non sussiste obbligo di annunciare, e a titolo sussidiario deve essere annunciata l’identità del presidente dell’organo direttivo della società le cui azioni sono state acquistate, se:
a. una società le cui azioni sono quotate in borsa (o una delle sue filiali) acquista azioni;
b. una società le cui azioni rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili (o una delle sue filiali) acquista azioni;
c. una persona acquista azioni a titolo fiduciario per una società che rientra nel campo di applicazione delle lettere a e b;
d. un’associazione (art. 60 segg. CC) o una fondazione (art. 80 segg. CC) acquista azioni;
e. una società controllata in maggioranza dallo Stato acquista azioni;
f. un trust effettivamente irrevocabile («irrevocable trust») acquista azioni;
g. un fondo d’investimento con oltre 20 investitori acquista azioni.