Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 25 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale

6.3 Sanzioni di diritto civile in caso di inosservanza degli obblighi di annunciare (art. 697m CO)

Bär & Karrer, Homburger, Lenz & Staehelin, FSA e UNIGE auspicano che con l’introduzione delle sanzioni penali vengano abrogate le sanzioni previste dal diritto societario secondo l’articolo 697m CO, soprattutto perché sarebbero evidentemente ritenute poco efficaci nonché problematiche sotto il profilo del diritto procedurale e dello Stato di diritto. Inoltre sarebbero eccessivamente rigide e non consentirebbero di differenziare in base alla gravità dell’atto, dell’intenzionalità e di altre circostanze. Inoltre sussisterebbe il rischio di un utilizzo improprio di tali sanzioni in caso di controversie tra gli azionisti o per escludere un azionista indesiderato. Ritengono che le nuove sanzioni penali siano sufficienti, dal momento che un doppio sanzionamento non sarebbe necessario né per adempiere le raccomandazioni emanate dal Forum globale né per contrastare le violazioni dell’obbligo di annunciare.

Se l’articolo 697m CO verrà mantenuto, secondo Bär & Karrer e Homburger sarà necessario prevedere un minimo di garanzie processuali, affinché l’azionista possa giustificare la propria omissione. Considerata la gravità della sanzione, che equivarrebbe pur sempre all’espropriazione dei diritti patrimoniali e di voto, e dello scopo degli obblighi di annunciare, l’articolo 697m CO non convincerebbe. Nei casi minori (ad esempio un annuncio effettuato con lieve ritardo, un’omissione non confacente alla commissione di un reato fiscale o di riciclaggio di denaro oppure una semplice negligenza), la decadenza dei diritti patrimoniali sarebbe eccessiva e sproporzionata. Di fatto queste sanzioni colpirebbero soprattutto gli azionisti delle PMI, poiché le loro società non sono né quotate in borsa né dispongono di una divisione legale che possa informarli dei loro obblighi e sostenerli nel loro adempimento. Secondo Bär & Karrer e Homburger occorre quindi precisare come minimo che tali sanzioni sarebbero applicabili solo alla scadenza di un mese dall’esecuzione dell’acquisto.

Homburger intende prevedere per i casi poco chiari una possibilità che permetta alle autorità di stabilire immediatamente e in maniera vincolante se sussiste o no un obbligo di annunciare. Una tale possibilità esisterebbe già nella legislazione nel settore della borsa e gli investitori, intenzionati ad agire in conformità della legge, ne farebbero un uso attivo.

Walder Wyss propone la nuova disposizione seguente:

Art. 697m capoverso 4 secondo periodo:

4... Non è tuttavia tenuto a verificare la correttezza del contenuto degli annunci.

6.4 Varie

Secondo la FSA bisogna chiarire la questione se, a fronte della crescente importanza del libro delle azioni e dell’elenco degli aventi economicamente diritto nonché dei severi requisiti passibili di sanzione circa il contenuto, l’aggiornamento e la conservazione, non avrebbe senso introdurre chiare prescrizioni legali che disciplinino la loro tenuta.

I Verdi, PSS, ASB, USS, Alliance Sud/Public Eye e Transparency International sono favorevoli alla creazione di un registro centrale pubblico degli aventi economicamente diritto e fanno notare che circa metà degli Stati europei disporrebbe già oggi di un simile registro, grazie al quale sarebbe garantita una vigilanza indipendente. I Verdi sottolineano che, nel quadro della quarta direttiva antiriciclaggio, la cui entrata in vigore è prevista per fine 2019, l’UE ha approvato l’introduzione di registri pubblici degli aventi economicamente diritto a livello nazionale. Ne concludono che in questo senso le pressioni sulla Svizzera continueranno ad aumentare. Anche Kohli & Urbach e OAD-ASSL si pongono l’interrogativo se lo scopo dell’obbligo di avere un conto bancario non sia meglio raggiunto con l’introduzione di un registro statale. In questo con-