Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 25 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale
Diversi oppositori sostengono che la disposizione risulti un po’ «esotica» nel confronto internazionale, dal momento che solo l’India, anche se per altri motivi, avrebbe una regolamentazione paragonabile. Ritengono che la disposizione non sia compatibile con il diritto economico di stampo liberale della Svizzera e che violi la libertà contrattuale. Questo aspetto potrebbe mettere la piazza economica svizzera in una situazione svantaggiosa rispetto alla concorrenza degli altri Paesi. Inoltre, l’obbligo di un conto bancario comporterebbe prevedibilmente costi elevati per le società e le banche interessate.
Secondo gli avversari della proposta sussistono anche difficoltà di attuazione: le banche non sarebbero obbligate ad avviare una relazione di conto con ciascun cliente, poiché non esisterebbe l’obbligo di stipulare un contratto. Al contrario, le banche sarebbero obbligate dalla LRD a evitare o a sciogliere relazioni d’affari rischiose.
Molti oppositori reputano problematico che l’obbligo di avere un conto bancario comporti indirettamente per le banche anche l’obbligo di controllare l’adempienza della controparte degli obblighi del diritto societario. Le banche non disporrebbero infatti dei mezzi necessari a tale scopo. Questo genere di attività spetterebbe allo Stato e non andrebbe trasferita alle imprese private.
4.3.2 Osservazioni sull’articolo 958g CO
La Städtische Steuerkonferenz auspica un chiarimento delle modalità secondo andrebbe controllato l’adempimento dell’obbligo di avere un conto bancario.
Secondo Baker McKenzie e Kohli & Urbach è stato trascurato il fatto che determinati enti giuridici, quali le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita, le associazioni e le fondazioni, non sono sottoposti all’obbligo di tenere un elenco dei titolari di quote e degli aventi economicamente diritto. Per questi enti giuridici la disposizione sarebbe quindi vana. Il Cantone AI e il pvl propongono di esonerare le associazioni da quest’obbligo. Lo studio legale critica anche il fatto che la disposizione si rivolgerebbe a una cerchia di destinatari troppo ampia e che una simile ampiezza non sarebbe stata richiesta nemmeno dal Forum globale.
Diversi partecipanti alla consultazione non vedono nessun motivo per limitare la disposizione alle banche svizzere. Secondo loro andrebbero invece prese in considerazione anche le relazioni di conto con banche estere, se queste sottostanno a una vigilanza equivalente. Sottolineano inoltre che in determinati casi la relazione di conto è intrattenuta solo con una banca estera, poiché evidentemente le banche svizzere sono sempre più prudenti ad avviare una relazione d’affari con imprese legate a determinati Paesi (ad es. USA, Russia) o settori (tecnofinanza/blockchain). Contrariamente a quanto esposto nel rapporto esplicativo, questa disposizione non sarebbe una misura «poco invasiva».
Proprio per le imprese attive nella criptoindustria non sarebbe necessario disporre di un conto bancario svizzero. L’obbligo di un conto bancario svizzero nuocerebbe a questo settore e obbligherebbe le rispettive imprese a trasferirsi all’estero o addirittura a cessare la loro attività.
Economiesuisse, USAM, Moving Media GmbH e OAD-ASSL rimandano al principio della neutralità tecnologica. In seguito alla digitalizzazione sarebbe quindi di particolare importanza estendere la disposizione in esame anche ad altri intermediari finanziari, quali i gestori patrimoniali, le società di leasing, gli avvocati e i notai. Anche se tale obbligo venisse davvero introdotto rimarrebbe da chiarire chi eserciti l’attività di controllo e chi infligga le sanzioni in caso di violazione degli obblighi.