Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 25 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale
occasione di ogni modificazione dello statuto, di essere ancora quotate e prevedendo a livello normativo una limitazione della quotazione in una borsa svizzera.
Cpv. 3
I Cantoni AI e AR invitano a riflettere sul fatto che gli statuti delle società anonime con azioni nominative si distinguono in diversi punti dagli statuti di società anonime con azioni al portatore. Con una conversione effettuata per legge rimarrebbe incerto quali regole degli statuti verrebbero modificate «automaticamente» e quali no. In base a queste considerazioni, il Cantone AI propone di fissare a un anno il termine per adeguare gli statuti e per l’iscrizione nel registro di commercio. La conversione in azioni nominative dovrebbe aver luogo soltanto attestando pubblicamente la decisione dell’assemblea generale di modificare gli statuti. Inoltre, si potrebbe stabilire che, nel caso di un mero adeguamento del tipo di azioni, il consiglio d’amministrazione lo possa effettuare senza attestazione pubblica. Una modificazione degli statuti non effettuata entro i termini potrebbe essere qualificata come lacuna nell’organizzazione ai sensi dell’articolo 731b CO e deferita al giudice per le misure necessarie.
Il Cantone UR chiede che per le società che non modificano il proprio statuto entro i termini previsti e non danno seguito alla diffida dell’ufficio del registro di commercio, su domanda di quest’ultimo il giudice esiga il ripristino dell’ordine legale.
Art. 731b CO
Nel caso in cui il capoverso 1 numero 4 non venisse stralciato, i Cantoni AI, AR e ZG postulano che l’ufficiale del registro di commercio non ottenga il diritto di chiedere al tribunale di prendere le misure necessarie, considerato che il rapporto esplicativo non lo include tra le autorità autorizzate a consultare il libro delle azioni.
Il Cantone ZG rileva come di fatto le società siano diventate un articolo di consumo. Una volta perso l’interesse per la società, gli organi si dimetterebbero e si farebbero cancellare dal registro di commercio, provocando deliberatamente una dichiarazione di fallimento per lacune nell’organizzazione. Lo Stato avrebbe poi il compito di liquidare la società a spese del contribuente. Con il nuovo numero 4 verrebbe creato un ulteriore strumento per liberarsi di una società non più necessitata e delegare il lavoro allo Stato. La sanzione del fallimento in relazione al numero 4 sarebbe sproporzionata.
I Cantoni SG e ZH propongono di estendere il diritto di chiedere al tribunale di prendere le misure necessarie conformemente al capoverso 1 ad autorità e intermediari finanziari di cui agli articoli 686 capoverso 6 e 697l capoverso 5 CO, altrimenti l’articolo 731b capoverso 1 numero 4 CO rimarrebbe lettera morta.
Art. 686 cpv. 6, art. 697l cpv. 5, art. 790 cpv. 4 n. 2, art. 837 cpv. 3 CO
I Cantoni AI e AR chiedono un elenco esaustivo delle autorità a cui s’intende conferire il diritto di consultazione; in caso contrario potrebbe rivelarsi difficile distinguere le richieste d’informazione legittime da quelle illegittime.
Art. 18a LAAF
I Cantoni NW, SG, TG e VD propongono di limitare la disposizione ai defunti, ovvero alle successioni; i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, FR, JU, SH, SZ, UR e ZG propongono di esaminare una simile restrizione.