Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 25 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale

testo Kohli & Urbach rimandano alla tecnologia blockchain, sottolineando che questa permetterebbe non solo di adempiere le funzioni di pubblicazione, di prova, di controllo e di protezione collegate al registro, ma anche di assicurare all’occorrenza la trasparenza delle informazioni in modo semplice ed efficiente.

Schellenberg Wittmer auspica che l’articolo 697l CO chiarisca se l’avente economicamente diritto debba presentare anche una copia del passaporto e della carta d’identità.

7. Riepilogo dei pareri presentati dai Cantoni in merito a questioni attuative

Art. 622 CO

Cpv. 1

I Cantoni AI, AR e ZG chiedono l’abolizione integrale delle azioni al portatore. I Cantoni AI e AR giustificano la richiesta con la grande incertezza che la distinzione tra società con azioni quotate in borsa e società con azioni non quotate in borsa creerebbe nella prassi. In particolare per le azioni di una società negoziate in una borsa estera, per l’ufficio del registro di commercio sarebbe molto difficile verificare o stabilire se si tratti di una borsa o soltanto di una preborsa. Anche l’incertezza del diritto derivante dal ritiro delle azioni dalla quotazione di borsa potrebbe essere evitata con un’abolizione integrale delle azioni al portatore. Eventualmente si potrebbe introdurre una limitazione alla quotazione in una borsa svizzera.

Laddove le azioni al portatore non venissero abolite integralmente, il Cantone ZG sollecita l’introduzione di un obbligo di annunciare secondo cui le società dovrebbero comunicare alle autorità del registro di commercio quando negoziano le loro azioni in borsa e quando sospendono il commercio. Inoltre bisognerebbe prevedere sanzioni nel caso di omissione dell’obbligo di annunciare e mancato adeguamento dello statuto della società entro sei mesi dalla sospensione del commercio in borsa delle azioni. Il Cantone ZG giustifica la richiesta con la difficoltà delle autorità del registro di commercio di sapere se una società sia quotata e se e quando abbia sospeso il commercio in borsa.

Art. 4 delle disposizioni transitorie

Cpv. 1

Secondo i Cantoni AI, BL, FR, SG e UR è quasi impossibile affrontare l’elevato numero di modificazioni di statuto supplementari o di procedure d’esecuzione forzate con le risorse attualmente disponibili senza che la gestione dell’attività quotidiana ne risenta. La disposizione causerebbe anche incertezza del diritto quando i giustificativi (statuti) sarebbero in contrapposizione con l’iscrizione nel registro di commercio, dopo che alla scadenza del termine transitorio di due anni l’ufficio del registro di commercio avrebbe modificato d’ufficio l’iscrizione. I Cantoni AI e UR ritengono che ne sarà interessato oltre il 30 per cento degli statuti delle società anonime. I terzi dovrebbero però poter fare affidamento sul fatto che le copie dei giustificativi corrispondano a quanto iscritto nel registro di commercio.

Cpv. 2

I Cantoni AI, AR, BS e ZG rimandano a diverse difficoltà pratiche per gli uffici del registro di commercio a cui, con questa disposizione, verrebbe imposto un nuovo obbligo di verifica. Gli uffici del registro del commercio non potrebbero infatti sapere se una società sia quotata in borsa e quando questa sospenda il commercio delle sue azioni. Non sarebbero quindi nemmeno in grado di riconoscere quando eventualmente respingere una modificazione dello statuto. A questo si potrebbe rimediare obbligando le società quotate in borsa a dimostrare, in