Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 25 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale

4.4.2 Osservazioni sulle disposizioni

I Cantoni AI e AR chiedono un elenco esaustivo delle autorità a cui s’intende conferire il diritto di consultazione; in caso contrario potrebbe rivelarsi difficile distinguere le richieste d’informazione legittime da quelle illegittime.

Secondo USAM e OAD-ASSL, se il diritto di consultazione venisse introdotto dovrebbe essere concesso anche alla FINMA e agli OAD in quanto organi esercitanti la vigilanza sugli intermediari finanziari.

Homburger solleva l’interrogativo di come le disposizioni proposte possano interagire con le regolamentazioni più calibrate riguardanti le misure coercitive e l’ottenimento dei mezzi di prova, così come disciplinate ad esempio dal Codice di procedura penale o dalla legislazione fiscale. La concessione ad autorità e privati del diritto di consultazione al di fuori di procedure basate sullo Stato di diritto costituirebbe una novità assoluta. Per assicurare che la possibilità di accesso a livello statale agli elenchi delle società rimanga circoscritta, Baker McKenzie, Bär & Karrer e Schellenberg Wittmer auspicano che il diritto di consultazione sia limitato ad autorità svizzere ben precise, evitando una clausola generale nel CO a favore di una base legale specifica negli atti normativi speciali.

Per Baker McKenzie non è chiaro che cosa si intenda per «adempimento dei compiti legali» e sostiene che la consultazione finalizzata al semplice adempimento dei compiti legali favorirebbe l’arbitrarietà. Il diritto di consultazione dovrebbe essere limitato ai casi in cui ve ne sia la necessità e si fondi su una legge speciale.

Schellenberg Wittmer chiede una precisazione del concetto di autorità e delle modalità secondo cui una consultazione sarebbe valutata come necessaria all’adempimento dei compiti legali dell’autorità. Quest’incombenza non potrebbe essere affidata alla discrezionalità delle autorità o degli intermediari finanziari.

4.5 Succursali di imprese estere (art. 935 cpv. 3 CO)

4.5.1 Panoramica sui risultati della consultazione

15 Cantoni (AG, BE, BL, BS, GE, JU, LU, NE, NW, SG, SO, TG, UR, VD, VS), CDCF, PLR, pvl, I Verdi, PSS, USS, Alliance Sud/Public Eye e Transparency International accolgono la proposta.

Tre Cantoni (SZ, ZG, SH), UDC, USAM, Bär & Karrer, Baker McKenzie, Bitcoin Association Switzerland, OAD FCT, FSA, SSIC, Schellenberg Wittmer, UNIGE e ASG respingono la proposta.

Pur trattandosi unicamente di una prescrizione d’ordine, Schellenberg Wittmer non comprende perché secondo la disposizione i mandatari delle succursali in Svizzera debbano essere tenuti ad avere l’accesso a informazioni estere. L’obbligo di annunciare degli azionisti di società estere non rientrerebbe nel campo di applicazione territoriale e materiale del diritto svizzero. Secondo OAD FCT la disposizione viola il principio della territorialità.

Secondo Baker McKenzie, Bär & Karrer e FSA l’obbligo del mandatario di avere accesso alle informazioni sugli azionisti della sede principale all’estero nonché sugli aventi economicamente diritto è in conflitto con il diritto estero, se questo non contempla possibilità di informazione analoghe o se ha una nozione diversa di avente economicamente diritto, per cui le informazioni spesso non coinciderebbero. In questo caso il mandatario non dovrebbe essere tenuto a procurarsi autonomamente le informazioni, tanto più che l’accesso a tali informazioni potrebbe rivelarsi difficoltoso. Ad attenuare la problematica vi sarebbe tuttavia il carattere di mera pre-