Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 25 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale

ASB, UBCS e ABPS intendono obbligare lo Stato richiedente a provare che conformemente alla propria legislazione l’«ente giuridico» interessato è dotato di personalità giuridica e ha diritto di rappresentanza.

6. Altre osservazioni

6.1 Legge GAFI

Secondo Baker McKenzie l’esperienza dimostra che numerose società interessate dagli obblighi introdotti con la legge GAFI (art. 697j segg. CO) non sarebbero a conoscenza di tali obblighi, in quanto non si avvarrebbero di una consulenza giuridica e non disporrebbero di un ufficio di revisione che possa portarli a conoscenza dei nuovi standard. L’inosservanza delle prescrizioni in materia di trasparenza (in particolare l’inadempimento dell’obbligo di tenere un elenco degli aventi economicamente diritto) emergerebbe per queste società di norma solo all’atto della vendita, dell’avvio di provvedimenti coercitivi o all’insorgere di una controversia tra titolari di quote. Per la legge GAFI purtroppo avrebbero trovato conferma i timori già espressi durante la procedura legislativa, ovvero che la legge conterrebbe norme imprecise, lacunose e contradditorie). Le carenze riguarderebbero in particolare i seguenti temi:

- titoli sottoposti all’obbligo di annunciare (in virtù del rimando all’art. 656a cpv. 2 CO l’ob-

bligo di annunciare di cui all’art. 697j CO comprenderebbe anche l’acquisto dei buoni di partecipazione, il che è ritenuto discutibile);

- nozione di «acquisto» (si pone la questione di cosa valga al momento della costituzione,

dell’aumento del capitale, della conversione di titoli di partecipazione, dell’acquisto di quote proprie ecc.; nel definire la nozione di «acquisto» il legislatore avrebbe potuto orientarsi all’art. 120 LInFi);

- deroga all’obbligo di annunciare per le società quotate in borsa (si pone la questione di

quanti titoli di partecipazione della società debbano essere quotati in borsa, di quali regole valgano per i rapporti di partecipazione su più livelli e se la deroga si applichi solo alla quotazione in Svizzera);

- avente economicamente diritto (si pone la questione di chi debba essere annunciato nelle

strutture di gruppo e per le azioni detenute direttamente o indirettamente da investimenti collettivi di capitale o da fondi di «private equity» nonché da fondazioni e da trust);

- sanzioni (il tenore dell’art. 697m CO è ritenuto impreciso: la discrimine non dovrebbe es-

sere l’inosservanza degli obblighi di annunciare, bensì il mancato l’annuncio; in luogo di «diritti sociali» sarebbe stato più sensato fare riferimento al «diritto di voto e ai diritti che ne derivano»; sarebbe insoddisfacente che una violazione degli obblighi di annunciare venga sanzionata più severamente per le società non quotate in borsa che per le società quotate in borsa; si pone la questione se il mancato annuncio di una modifica ai sensi dell’art. 697j cpv. 2 CO comporti le conseguenze secondo l’art. 697m CO, ritenute impraticabili e sproporzionate).

Che la revisione delle disposizioni in materia di trasparenza non sia stata colta come un’occasione per eliminare le problematiche già note sarebbe ancor più preoccupante in considerazione del previsto sanzionamento penale di questi obblighi.

6.2 Annuncio dell’avente economicamente diritto alle azioni (art. 697j CO)

Il Forum PMI chiede che, prima di introdurre le disposizioni penali, siano messe a disposizione delle PMI istruzioni dettagliate per l’identificazione degli aventi economicamente diritto.

Bär & Karrer, Homburger, il Forum PMI, Lenz & Staehelin, FSA, Schellenberg Wittmer, Scienceindustries, OAD-ASSL, ASSI, SwissHoldings, UNIGE, Vischer e Walder Wyss chiedono una