Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 25 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale
riformulazione in vari punti dell’articolo 697j CO, la cui applicazione pratica causerebbe grandi difficoltà. In particolare sarebbe necessario chiarire la nozione di «avente economicamente diritto», come s’imporrebbe in virtù del principio della legalità con l’introduzione di disposizioni penali. Bär & Karrer, Homburger, Lenz & Staehelin e UNIGE propongono di riformulare l’articolo 697j CO come segue (Homburger, Lenz & Staehelin auspicano che venisse adeguato di conseguenza anche l’art. 790a CO)
1Chi, da solo o d’intesa con terzi, acquista azioni di una società i cui titoli di partecipazione non sono quotati in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l’indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).
2L’azionista deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del cognome o dell’indirizzo dell’avente economicamente diritto.
3Se l’azionista è una persona giuridica o una società di persone, è considerata avente economicamente diritto la persona fisica che controlla l’azionista in applicazione per analogia dell’articolo 963 capoverso 2 CO. In assenza di un simile avente economicamente diritto, non deve essere fatto alcun annuncio.
4Se l’azionista è una società i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, o se è controllato da una simile società ai sensi dell’articolo 963 capoverso 2 CO, l’obbligo di annunciare decade qualora le partecipazioni presso la società quotata in borsa sottostanno agli obblighi di annunciare ai sensi dell’articolo 120 segg. della legge sull’infrastruttura finanziaria o a disposizioni estere equivalenti. L’azionista deve comunicare alla società la ditta e la sede della società i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa.
5L’obbligo di annunciare non sussiste se le azioni rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili. La società designa l’ente di custodia presso il quale le azioni sono depositate o nel cui registro principale sono iscritte; tale ente di custodia deve essere in Svizzera.
La FSA propone di riformulare l’articolo 697j CO come segue:
3Se l’azionista è una persona giuridica o una società di persone, è considerata avente economicamente diritto la persona fisica che controlla l’azionista in applicazione per analogia dell’articolo 963 capoverso 2 o 3 CO. In assenza di un avente economicamente diritto, l’annuncio non deve essere fatto.
4Se l’azionista è una società i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, una fondazione di utilità pubblica, un’associazione o un ente di diritto pubblico oppure se l’azionista è controllato da una società i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, controllati da una fondazione di utilità pubblica, da un’associazione o da un ente di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 963 capoverso 2 o 3 CO, l’annuncio non deve essere fatto.