Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 25 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale

l’indennità sarebbe a spese della società che aveva ricevuto il relativo patrimonio attraverso l’attribuzione dei diritti di partecipazione quali azioni proprie.

Per pvl, CP, EXPERTSuisse, FER, Forum PMI e SATC il termine di 18 mesi sarebbe troppo breve. Il pvl ritiene adeguato un termine di quattro anni, CP e Forum PMI un termine di cinque, mentre EXPERTSuisse intende prolungare il termine a 10 anni, e per gli eredi a due anni dal decesso dell’azionista. L’USS per contro ritiene che il termine sia troppo lungo e vuole ridurlo a 12 mesi al massimo.

Cpv. 3

Schellenberg Wittmer respinge la perdita definitiva dei diritti legali in caso di mancato annuncio e l’attribuzione dei conferimenti alla società. Soprattutto quest’ultimo aspetto sarebbe in contrapposizione con i principi fondamentali del diritto societario, sollevando di conseguenza numerosi interrogativi.

La Städtische Steuerkonferenz propone di esaminare la possibilità di ripristino dei diritti patrimoniali degli azionisti anche dopo un annuncio tardivo e l’introduzione di un indennizzo per gli azionisti interessati.

Baker McKenzie osserva che una parte delle azioni al portatore da annullare sarebbe detenuta da terzi in ragione di una relazione di pegno o di un’altra relazione di sicurezza. Poiché in caso di un acquisto non assoggettato ad annuncio tali terzi non sottostarebbero all’obbligo di annuncio, la regolamentazione proposta vanificherebbe il diritto di garanzia.

Art. 4 delle disposizioni transitorie

Cpv. 1

Secondo i Cantoni AI, BL, FR, SG e UR è quasi impossibile affrontare l’elevato numero di modificazioni di statuto supplementari o di procedure d’esecuzione forzate con le risorse attualmente disponibili senza che la gestione dell’attività quotidiana ne risenta. La disposizione causerebbe anche incertezza del diritto quando i giustificativi (statuti) sarebbero in contrapposizione con l’iscrizione nel registro di commercio, dopo che alla scadenza del termine transitorio di due anni l’ufficio del registro di commercio avrebbe modificato d’ufficio l’iscrizione. I Cantoni AI e UR ritengono che ne sarà interessato oltre il 30 per cento degli statuti delle società anonime. I terzi dovrebbero però poter fare affidamento sul fatto che le copie dei giustificativi corrispondano a quanto iscritto nel registro di commercio.

Baker McKenzie ritiene che il capoverso 1 sia incompleto. Occorrerebbe stabilire che il consiglio d’amministrazione effettua l’adeguamento tramite un’attestazione pubblica. Anche Bär & Karrer chiedono che la modificazione degli statuti sia configurata come obbligo del consiglio d’amministrazione. Quest’ultimo dovrebbe effettuare la modificazione rapidamente, al fine di limitare il più possibile nel tempo la divergenza tra realtà e contenuto degli statuti.

Il Forum PMI e l’UBCS chiedono che il termine di adeguamento venga prolungato da due a, rispettivamente, dieci e tre anni al fine di ridurre il dispendio amministrativo e i costi delle PMI interessate. Alle società che non hanno effettuato le modifiche entro i termini potrebbe essere applicato un blocco del registro.

Cpv. 2

I Cantoni AI, AR, BS e ZG nonché Baker McKenzie rimandano a diverse difficoltà pratiche per gli uffici del registro di commercio a cui, con questa disposizione, verrebbe imposto un nuovo obbligo di verifica. Gli uffici del registro del commercio non potrebbero infatti sapere se una società sia quotata in borsa e quando questa sospenda il commercio delle sue azioni. Non