Progetto

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto

Allegato (Art. 116) I

La legge federale del 24 marzo 200634 sulla radiotelevisione è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 200235 sui disabili (LDis)

Art. 9 cpv. 3 lett. d n. 3

Abrogato

2. Legge del 17 giugno 200536 sul Tribunale federale

Art. 83 lett. p frase introduttiva

Il ricorso è inammissibile contro:

p. le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni e poste concernenti:

Art. 86 cpv. 1 lett. c

1Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

c. dell’autorità indipendente di ricorso in materia di media elettronici;

3. Legge federale del 9 ottobre 199237 sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini

Art. 22a cpv. 2 frase introduttiva

1Fatto salvo il capoverso 3, i seguenti diritti sulle opere d’archivio degli organismi di diffusione possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate:

Art. 24b cpv. 1

1Il diritto di riprodurre opere musicali non teatrali può essere esercitato solo per il tramite di una società di gestione autorizzata se i supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio sono utilizzati ai fini di diffusione dagli organismi di diffusione.

4. Legge del 14 dicembre 200138 sul cinema

Art. 19 cpv. 3

3È esclusa la commercializzazione da parte di emittenti televisive in programmi di cui all’articolo 3 lettera e della legge del xx39 sui media elettronici.

5. Legge del 12 giugno 200940 sull’IVA

Art. 25 cpv. 2 lett. b

2L’imposta ammonta al 2,5 per cento (aliquota ridotta):

b. sulle prestazioni di servizi dei fornitori di media con mandato di prestazioni secondo la legge del xx41 sui media elettronici, tranne quelle aventi carattere commerciale;

Art. 75 cpv. 2

2Le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi, nonché tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni non menzionate nel capoverso 1 hanno l’obbligo di fornire informazioni all’AFC se le informazioni richieste possono essere rilevanti per l’esecuzione della presente legge, per la riscossione dell’imposta secondo la presente legge e per la riscossione del canone per le imprese secondo la legge del xx42 sui media elettronici; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente. Su richiesta, occorre fornire gratuitamente i documenti all’AFC.

34RU 2007 737, 2010 371, 2015 3977, 2016 689 2131

35RS 151.3

36 RS 173.110

37 RS 231.1

38 RS 443.1

39 RS ...

40 RS 641.20

41 RS ...

42 RS ...