Progetto
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto
Art. 86 Acquisizione dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e le collettività
1L’organo di riscossione acquisisce i dati relativi alle economie domestiche di tipo privato e alle collettività nonché ai loro componenti, necessari alla riscossione del canone, dai registri seguenti:
a. i registri cantonali e comunali degli abitanti (art. 2 cpv. 2 lett. a LArRa23);
b. il sistema d’informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (art. 2 cpv. 1 lett. c LArRa).
2L’organo di riscossione acquisisce i dati tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione di cui all’articolo 10 capoverso 3 LArRa.
3I Cantoni e i Comuni mettono a disposizione dell’organo di riscossione in forma criptata i dati dei loro registri degli abitanti, nella forma e con la periodicità richieste, tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione.
4L’organo di riscossione può utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194624 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) per:
a. adempiere i suoi compiti in relazione alla riscossione del canone;
b. ottenere precisazioni da Comuni e Cantoni riguardo ai dati forniti.
5Il Consiglio federale determina quali dati l’organo di riscossione può acquisire conformemente al capoverso 1. Disciplina i dettagli concernenti il volume nonché la preparazione dei dati, la periodicità della loro fornitura.
Capitolo 3: Canone a carico delle imprese
Art. 87 Obbligo per le imprese di pagare il canone
1Un’impresa soggiace all’obbligo di pagare il canone se nel periodo fiscale secondo l’articolo 34 della legge del 12 giugno 200925 sull’IVA (LIVA) conclusosi l’anno civile precedente ha raggiunto la cifra d’affari minima stabilita dal Consiglio federale.
2È considerato come un’impresa chiunque abbia sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera e sia iscritto nel registro dei contribuenti IVA dell’AFC.
3Per cifra d’affari s’intende la cifra d’affari complessiva dell’impresa, al netto dell’IVA, da dichiararsi conformemente alla LIVA, indipendentemente dalla sua qualifica sotto il profilo dell’IVA. Se è applicata l’imposizione di gruppo, è determinante la cifra d’affari complessiva del gruppo d’imposizione IVA.
4Il Consiglio federale può prevedere che i servizi delle collettività pubbliche e le impresesi possano riunire per il versamento del canone a carico delle imprese, a condizione che adempiano le condizioni di cui all’articolo 12 capoverso 2 e 13 LIVA.
5Il Consiglio federale definisce la cifra d’affari minima in modo da esentare dal canone le piccole imprese.
6L’importo del canone è stabilito in base alla cifra d’affari. Il Consiglio federale stabilisce diversi livelli di cifre d’affari con una tariffa per ogni livello (categorie tariffarie).
7Per le imprese che si trovano nella categoria tariffaria più bassa, che nell’anno di pagamento del canone conseguono una perdita o soltanto un profitto esiguo, il Consiglio federale può prevedere il rimborso del canone versato.
Art. 88 Riscossione del canone a carico delle imprese
1Il canone è riscosso dall’AFC.
2L’AFC determina ogni anno la categoria tariffaria di ogni impresa assoggettata e fattura il relativo canone.
3Se l’impresa non ha allestito un rendiconto IVA o se lo stesso è manifestamente incompleto, l’AFC la classifica secondo il suo libero apprezzamento.
4Se non è temporaneamente possibile determinare la categoria tariffaria per il periodo fiscale conclusosi l’anno civile precedente, l’AFC riscuote il canone non appena la categoria tariffaria è stata determinata.
5Le domande di rimborso secondo l’articolo 87 capoverso 7 vanno presentate per via elettronica mediante il modulo elettronico prescritto dall’AFC.
Art. 89 Esigibilità, prescrizione ed esecuzione
1Il canone è esigibile 60 giorni dopo la fatturazione. In caso di pagamento tardivo è addebitato, senza sollecito, un interesse di mora annuo del 5 per cento.
2Se il debitore del canone fa opposizione, l’AFC emana una decisione sull’ammontare del canone dovuto ed elimina allo stesso tempo l’opposizione conformemente all’articolo 79 LEF26.
3Se la persona soggetta al canone contesta la richiesta, la collocazione definitiva non si opera finché non sussiste una decisione passata in giudicato.
4L’AFC può compensare il canone dovuto con i rimborsi dell’IVA.
5Il canone si prescrive in cinque anni dall’esigibilità.
23 RS 431.02
24 RS 831.10
25 RS 641.20
26 RS 281.1