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Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine
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3Può anche chiedere la restituzione di contributi provenienti dai proventi del canone per i media elettronici o ridurre temporaneamente il diritto a quote del canone.
Titolo quinto: Trasmissione di offerte mediatiche
Art. 62 Principi
1I fornitori di media possono diffondere direttamente le loro offerte mediatiche fondandosi sulle disposizioni del diritto delle telecomunicazioni o affidare questo compito a un fornitore di servizi di telecomunicazione.
2L’articolo 47 LTC14 sulla comunicazione in situazioni straordinarie è applicabile ai fornitori di media che diffondono direttamente le loro offerte mediatiche.
3La vigilanza sulla trasmissione delle offerte mediatiche compete all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).
Art. 63 Frequenze per la radiodiffusione via etere
1Il Consiglio federale garantisce che siano disponibili sufficienti frequenze per diffondere i programmi radiotelevisivi in adempimento del mandato di prestazioni costituzionale (art. 93 cpv. 2 Cost.).
2Il Consiglio federale determina le frequenze o i blocchi di frequenze che, conformemente al piano nazionale di attribuzione delle frequenze secondo l’articolo 25 LTC15, sono utilizzati per la diffusione di offerte mediatiche lineari su frequenze di radiodiffusione.
3Al momento della liberazione di queste frequenze e del rilascio di concessioni di radiocomunicazione le autorità competenti considerano il fabbisogno necessario a soddisfare gli obblighi di diffusione conformemente all’articolo 64. A tale scopo consultano la COMME.
Art. 64 Obbligo di diffusione
1I fornitori di servizi di telecomunicazione che raggruppano offerte mediatiche lineari devono diffondere in modo invariato e completo le offerte mediatiche lineari oggetto della concessione SSR o di un accordo sulle prestazioni; non hanno il diritto di chiedere un risarcimento al fornitore di media.
2Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di diffusione a:
a. offerte mediatiche non lineari con mandato di prestazioni;
b. servizi tecnicamente abbinati a offerte mediatiche e che presentano un nesso contenutistico con queste ultime;
c. offerte mediatiche estere che forniscono un contributo particolare alla formazione, allo sviluppo culturale o alla libera formazione delle opinioni.
3Per la radiodiffusione via etere di offerte mediatiche lineari oggetto della concessione della SSR o di un accordo sulle prestazioni, il concessionario di radiocomunicazione può chiedere ai fornitori di media un risarcimento in funzione dei costi. Il Consiglio federale disciplina i costi computabili.
Art. 65 Trasporto e interfacce
1Il fornitore di media è responsabile del trasporto della sua offerta mediatica fino all’interfaccia con il fornitore di servizi di telecomunicazione e ne assume i relativi costi.
2Il Consiglio federale può prescrivere interfacce aperte e altre esigenze sulla loro specificazione tecnica nonché definire la loro ubicazione. Tiene debitamente conto dei dispositivi e dei servizi già presenti sul mercato e concede periodi di transizione adeguati.
Art. 66 Preparazione tecnica
1Se per la preparazione tecnica dell’offerta mediatica il fornitore di media e il fornitore di servizi di telecomunicazione utilizzano procedimenti tecnici diversi, nei limiti di quanto ragionevole il fornitore di servizi di telecomunicazione provvede affinché l’offerta mediatica che è tenuto a diffondere secondo l’articolo 64 sia messa a disposizione almeno in una qualità corrispondente a quella della rimanente offerta mediatica.
2Il fornitore di servizi di telecomunicazione provvede, nell'ambito delle proprie possibilità tecniche, a segnalare le offerte mediatiche che è tenuto a diffondere secondo l’articolo 64 in modo equivalente alla rimanente offerta mediatica.
3Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a dare ai fornitori di media tutte le informazioni e i documenti necessari per far valere i diritti di cui al capoverso 2.
4Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati e alla loro funzionalità.
Art. 67 Limitazioni
L’UFCOM può limitare completamente o parzialmente il trasporto e la diffusione di un’offerta mediatica se questa:
a. viola il diritto internazionale delle telecomunicazioni vincolante per la Svizzera;
b. viola durevolmente e in modo grave le disposizioni di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera in materia di esigenze minime relative al contenuto, pubblicità o sponsorizzazioni; o
c. è oggetto di un divieto di trasmissione secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera g.
14 RS 784.10
15 RS 784.10