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Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine

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4Vi è trasferimento economico o partecipazione rilevante quando è trasferito oltre un terzo del capitale azionario, sociale o cooperativo o eventualmente dei titoli di partecipazione o dei diritti di voto.

Sezione 3: Finanziamento

Art. 55 Ammontare dei contributi

1Nel determinare l’ammontare dei contributi, la COMME tiene conto dei costi di produzione dell’offerta informativa, delle sue altre possibilità di finanziamento nonché del modello commerciale del fornitore di media.

2Il Consiglio federale stabilisce quali costi sono tenuti in considerazione ai fini della determinazione della quota di partecipazione al canone attribuita alle offerte in base agli articoli 47–49 e la quota massima dei costi computabili che il contributo può rappresentare. Egli disciplina la computabilità dei costi e i giustificativi da fornire cosicché siano considerate solo le prestazioni a favore dei media elettronici.

Art. 56 Impiego dei mezzi finanziari e presentazione dei conti

1Il fornitore di media e le aziende mediatiche di cui detiene il controllo gestiscono le loro finanze secondo i principi riconosciuti della buona prassi. Esse operano secondo criteri economici e impiegano i mezzi finanziari in modo conforme alle prescrizioni.

2Essi impiegano la quota di canone esclusivamente per sopperire all’onere derivante dall’adempimento del mandato di prestazioni.

3Tengono conti separati per le attività che servono all’adempimento del mandato di prestazioni e per le altre attività.

4Se nel corso di un esercizio, lo svolgimento delle attività volte all’adempimento del mandato di prestazioni fa registrare un’eccedenza, questa deve essere conservata quale riserva destinata a coprire future perdite.

Sezione 4: Relazione e vigilanza

Art. 57 Rendiconto nei confronti del pubblico

1I fornitori di media rendono conto annualmente al pubblico del loro contributo alla democrazia e alla società. Illustrano come contribuiscono alla pluralità mediatica nella regione cui le loro prestazioni informative si rivolgono.

2La COMME stabilisce le esigenze in materia di rendiconto.

Art. 58 Relazione da presentare alla COMME

1I fornitori di media presentano annualmente alla COMME i documenti seguenti:

a. il rapporto d’attività;

b. il conto annuale, il preventivo, la pianificazione finanziaria e la relazione annuale della propria azienda e delle aziende di cui detengono il controllo;

c. il rapporto completo dell’ufficio di revisione destinato al Consiglio d’amministrazione;

d. un rapporto che dimostra l’utilizzo redditizio delle risorse.

2La COMME stabilisce gli aspetti temporali e contenutistici della relazione e le informazioni che la COMME stessa dovrà pubblicare.

Art. 59 Verifica dell’adempimento dell’accordo sulle prestazioni

1La COMME verifica regolarmente se i fornitori di media forniscono le prestazioni e le offerte convenute e si attengono alle disposizioni giuridiche. In caso di bisogno può fare appello a terzi.

2Nell’ambito della verifica può obbligare i fornitori di media a fornire informazioni e documenti.

Art. 60 Sorveglianza finanziaria

1La COMME esamina la gestione finanziaria sulla base delle relazioni consegnate dai fornitori di media. Può chiedere informazioni complementari.

2Può svolgere verifiche in loco presso i fornitori di media e le aziende di cui questi ultimi detengono il controllo.

3La legge federale del 28 giugno 196713 sul controllo federale delle finanze non è applicabile.

Art. 61 Provvedimenti in caso di violazione degli obblighi

1Se nell’ambito della verifica dell’adempimento dell’accordo sulle prestazioni o della sorveglianza finanziaria la COMME constata mancanze, o se i criteri secondo gli articoli 50 e 52 non sono più totalmente adempiuti, essa può:

a. chiedere che il fornitore di media in questione adotti provvedimenti adeguati;

b. sospendere l’accordo sulle prestazioni in questione o recedervi.

2In caso di ripetute o gravi violazioni del diritto, o su richiesta dell’Autorità indipendente di ricorso in materia di media elettronici (AIR) la COMME può sospendere l’accordo sulle prestazioni o recedervi.

13 RS 614.0