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Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine

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Sezione 4: Informazione della popolazione in situazioni di crisi

Art. 32

La SSR prende i necessari provvedimenti organizzativi e tecnici per garantire l’informazione alla popolazione anche in situazioni di crisi. I dettagli, in particolare la portata dell’offerta, la collaborazione con le autorità competenti e gli indennizzi sono disciplinati nell’ambito di accordi sulle prestazioni con la Confederazione.

Sezione 5: Attività che esulano dal mandato di prestazioni

Art. 33 Attività soggette ad approvazione

1Le attività della SSR e delle aziende di cui essa detiene il controllo, che non sono stabilite nella concessione e potrebbero nuocere considerevolmente alla posizione e al compito di altre aziende mediatiche svizzere, necessitano dell’approvazione della COMME.

2In caso di forte pregiudizio secondo il capoverso 1, la COMME può imporre alla SSR obblighi in materia di attività commerciale, finanziamento, contabilità e organizzazione; può anche vietare l’attività in questione.

Art. 34 Promozione della presenza della Svizzera all’estero

1Il Consiglio federale può concludere con la SSR un accordo sull’offerta informativa che promuove la presenza della Svizzera e la comprensione per le sue aspirazioni all’estero.

2La portata delle offerte è stabilita mediante un accordo e indennizzata dalla Confederazione.

3L’offerta sottostà alle disposizioni della presente legge.

Sezione 6: Organizzazione

Art. 35 Organizzazione della SSR

1La SSR si organizza in modo da garantire:

a. la propria indipendenza nei confronti dello Stato e delle varie entità sociali, economiche e politiche;

b. una gestione efficace e un impiego del canone per i media elettronici conforme allo scopo previsto;

c. il rispetto delle aspirazioni delle regioni linguistiche, nonché una direzione e un coordinamento nazionali;

d. la rappresentanza del pubblico nell’organizzazione;

e. la separazione fra attività redazionale e attività economiche;

f. l’applicazione dei principi del diritto in materia di società anonima che disciplinano la direzione, la sorveglianza e il controllo.

2I suoi statuti necessitano dell’approvazione della COMME.

Art. 36 Organi

1La SSR dispone obbligatoriamente dei seguenti organi: assemblea generale, consiglio d’amministrazione, ufficio di revisione e direzione.

2Salvo diversa disposizione della presente legge, alla disciplina statutaria dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità degli organi della SSR si applicano per analogia le disposizioni del diritto in materia di società anonima.

Art. 37 Consiglio d’amministrazione

1Il Consiglio d’amministrazione della SSR non impartisce istruzioni specifiche nell’ambito delle offerte informative correnti.

2I membri del Consiglio d’amministrazione non possono essere alle dipendenze della SSR o di aziende di cui essa detiene il controllo. Essi non sottostanno ad alcuna istruzione.

Sezione 7: Finanziamento

Art. 38 Finanziamento

1La SSR è finanziata essenzialmente mediante i proventi del canone per i media elettronici (titolo 8). Altre fonti di finanziamento sono ammesse a condizione che la presente legge, le disposizioni di ordinanza basate su di essa e la concessione non prevedano alcuna limitazione.

2Nel determinare l’ammontare del canone (art. 78) il Consiglio federale può stabilire un importo massimo per gli introiti commerciali.