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Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine

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Art. 81 Economie domestiche di tipo privato: esenzione dall’obbligo di pagare il canone

1Sono esentate dall’obbligo di pagare il canone:

a. su domanda, le persone che beneficiano di prestazioni annue ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 200618 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; l’esenzione è accordata retroattivamente da quando la prestazione complementare ha iniziato a essere percepita, ma al massimo per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda all’organo di riscossione;

b. le persone che beneficiano di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200719 sullo Stato ospite (LSO), se godono dello statuto diplomatico e non possiedono la cittadinanza svizzera; il Consiglio federale disciplina l’esenzione delle altre persone che godono di privilegi, immunità e facilitazioni e appartengono al personale di uno dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere d, e ed f LSO, se non possiedono la cittadinanza svizzera;

c. le persone sordo-cieche, se nella loro economia domestica di tipo privato non vivono persone soggette all’obbligo di pagare il canone.

2Se un componente di un’economia domestica di tipo privato soddisfa le condizioni di esenzione di cui al capoverso 1, tutti i componenti dell’economia domestica sono esentati dall’obbligo di pagare il canone.

Art. 82 Collettività

1Il canone radiotelevisivo è di importo uguale per tutte le collettività.

2

La nozione di collettività è si orienta alla legislazione sull’armonizzazione dei registri.

3L’ente di diritto privato o pubblico responsabile della collettività risponde del pagamento del canone.

Art. 83 Riscossione del canone a carico delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività

1Il Consiglio federale può affidare a un organo di riscossione esterno all’Amministrazione federale la riscossione del canone a carico delle economie domestiche di tipo privato e le collettività nonché i relativi compiti. È applicabile la legislazione sugli acquisti pubblici.

2L’UFCOM esercita la vigilanza sull’organo di riscossione.

Art. 84 Competenze e compiti dell’organo di riscossione

1

L’organo di riscossione può emanare decisioni nei confronti degli assoggettati al canone circa l’obbligo di pagare il canone.

2L’organo di riscossione agisce quale autorità ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 196820 sulla procedura amministrativa (PA). Conformemente all’articolo 79 della legge federale dell’11 aprile 188921 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), in una procedura d’esecuzione può eliminare l’opposizione ed è considerato autorità amministrativa ai sensi dell’articolo 80 capoverso 2 numero 2 LEF.

3Non è autorizzato a esercitare alcuna altra attività economica oltre a quelle assegnategli dalla presente legge.

4Pubblica annualmente un rapporto d’attività e il conto annuale.

Art. 85 Trattamento dei dati da parte dell’organo di riscossione

1Il trattamento dei dati e la relativa sorveglianza sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199222 sulla protezione dei dati.

2Per accertare l’esenzione dal canone conformemente all’articolo 81 capoverso 1 lettera a, l’organo di riscossione può trattare dati che permettono di trarre conclusioni sullo stato di salute di una persona e sulle misure d’aiuto sociale di cui questa beneficia.

3Per proteggere i dati da un trattamento non autorizzato l’organo di riscossione prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari. Può trattare i dati di cui è venuta a conoscenza nell’ambito delle attività disciplinate dalla presente legge unicamente ai fini della riscossione e dell’incasso del canone; può comunicarli a terzi unicamente per tali fini.

4I dati che permettono di trarre conclusioni sullo stato di salute di una persona e sulle misure d’aiuto sociale di cui questa beneficia non possono essere comunicati a terzi. Possono essere registrati presso terzi a condizione che il contenuto sia in forma criptata. Soltanto l’organo di riscossione ha la facoltà di rimuovere il criptaggio.

5Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati di cui al capoverso 3 contenuti nei sistemi d’informazione se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. Il contenuto dei dati non può essere modificato.

6Se i compiti secondo l’articolo 83 sono trasferiti a un altro organo di riscossione, l’organo di riscossione attuale trasmette tempestivamente e gratuitamente al subentrante, in forma elettronica, i dati necessari per la riscossione e l’incasso. Dopo la trasmissione deve eliminare i dati non più necessari.

18RS 831.30

19RS 192.12

20 RS 172.021

21 RS 281.1

22 RS 235.1