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Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine
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Capitolo 2: Società svizzera di radiotelevisione
Sezione 1: Mandato di prestazioni
Art. 21 Principi
1La COMME rilascia alla SSR una concessione. Questa determina il mandato di prestazioni della SSR, in particolare la tipologia e la portata delle offerte mediatiche.
2L’offerta informativa della SSR si compone essenzialmente di contributi mediatici audio o audiovisivi.
3La SSR risponde all’interesse generale e offre al pubblico un orientamento affidabile nello Stato e nella società.
4Attraverso l’intera offerta informativa, essa promuove in Svizzera la comprensione, la coesione e lo scambio fra le regioni del Paese, le comunità linguistiche, le culture, le religioni e i gruppi sociali. Prende in considerazione le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni.
5Con la propria offerta informativa tiene in considerazione le diverse esigenze e gli interessi del pubblico e si adopera nell’ottenere un vasto consenso e una buona reputazione.
6Progetta la propria offerta informativa autonomamente e agisce indipendentemente dallo Stato e da singole entità sociali, economiche e politiche.
7La diffusione e la forma dell’offerta informativa della SSR mirano a raggiungere i destinatari in modo efficace e innovativo.
8La SSR non ha scopo di lucro.
Art. 22 Contenuto del mandato di prestazioni
1La SSR fornisce offerte mediatiche complete a livello di contenuto nei settori informazione, cultura e formazione, nonché offerte nei settori dell’intrattenimento e dello sport che si differenziano dalle altre offerte commerciali.
2Contribuisce alla libera formazione delle opinioni del pubblico. Informa in particolare sul contesto politico, economico, culturale e sociale e pone l’accento sulla presentazione e la spiegazione degli avvenimenti sul piano internazionale, nazionale e di regione linguistica.
3Fornisce informazioni agli Svizzeri residenti all’estero.
4Contribuisce allo sviluppo culturale e al rafforzamento dei valori culturali del Paese. Promuove la cultura svizzera, in particolare la musica, le opere cinematografiche e la letteratura e collabora con gli operatori culturali. Diffonde produzioni svizzere e altre produzioni europee indipendenti.
5Contribuisce alla formazione e al sapere del pubblico tenendo in considerazione anche gli obiettivi istituzionali in materia di formazione.
6I contributi mediatici della SSR che hanno soprattutto carattere di intrattenimento si distinguono nel complesso dalle offerte corrispondenti dei fornitori di media commerciali.
7I contributi mediatici della SSR che riguardano prevalentemente lo sport comprendono in primo luogo il resoconto sugli avvenimenti sportivi a cui partecipa la Svizzera, su importanti manifestazioni sportive internazionali in Svizzera e su eventi sportivi particolarmente rilevanti per la società. Vengono considerati in modo adeguato anche gli sport secondari e di massa.
8L’offerta informativa della SSR conta una quota elevata di produzioni proprie.
Art. 23 Contenuti destinati a determinati gruppi della popolazione
1La SSR offre contributi mediatici orientati alla quotidianità e agli interessi dei bambini, degli adolescenti e dei giovani adulti.
2Nella sua offerta informativa tiene conto delle persone con retroterra migratorio allo scopo di promuoverne l’integrazione sociale e la comprensione presso il resto del pubblico.
3Tiene conto delle esigenze delle persone affette da una disabilità sensoriale e mira a garantire pari diritti per l’accesso alla sua offerta informativa. La SSR determina con le associazioni interessate la portata e la tipologia delle singole prestazioni. I dettagli sono disciplinati nella concessione.
Art. 24 Esigenze sotto il profilo qualitativo
1L’offerta informativa della SSR soddisfa elevate esigenze sotto il profilo qualitativo ed etico. Si distingue per la sua rilevanza, professionalità, indipendenza, varietà e accessibilità.
2La SSR dispone di un sistema di garanzia della qualità. Stabilisce gli standard in materia e li fa verificare regolarmente da periti esterni. Informa il pubblico in merito ai risultati delle verifiche interne ed esterne. I dettagli sono disciplinati nella concessione.
Art. 25 Orientamento alle regioni linguistiche
1Le offerte mediatiche della SSR sono rivolte al pubblico di un’intera regione linguistica.
2La SSR fornisce un’offerta informativa equivalente in tedesco, francese e italiano e tiene conto del romancio in modo adeguato.
3Le offerte mediatiche considerano regolarmente le altre regioni linguistiche, in particolare nell’offerta informativa quotidiana e in offerte che destano l’interesse presso il pubblico.
4La SSR offre almeno un programma radiofonico e un programma televisivo nelle regioni linguistiche tedesca, francese e italiana.
5Nelle trasmissioni informative importanti, che vanno oltre i confini linguistici e nazionali, si utilizza di regola la rispettiva lingua nazionale nella sua forma standard.