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Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine
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Art. 68 Televisione in differita
1Per televisione in differita s’intende un programma televisivo di un fornitore di media diffuso e registrato da un fornitore di servizi di telecomunicazione che quest’ultimo mette integralmente a disposizione dei suoi clienti finali per un periodo limitato di tempo, su richiesta e nel rispetto delle disposizioni in materia di diritto d’autore.
2I fornitori di servizi di telecomunicazione che propongono la televisione in differita non possono modificare i programmi televisivi svizzeri lineari da essi registrati e diffusi.
3Per garantire la tutela dei giovani il Consiglio federale può emanare disposizioni in materia di accessibilità ai programmi televisivi svizzeri nel quadro della televisione in differita. A tale scopo considera le classificazioni in base all’età riconosciute in Svizzera.
Art. 69 Obblighi per i fornitori di servizi di telecomunicazione di diffondere comunicati urgenti
1Il Consiglio federale può imporre ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono offerte mediatiche l’obbligo di trasmettere i comunicati urgenti di polizia indispensabili per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza delle persone come pure i comunicati d’allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare.
2L’autorità che ha ordinato i contenuti mediatici ne assume la responsabilità.
Art. 70 Libertà di ricezione
Ognuno è libero di captare le offerte mediatiche svizzere ed estere destinate al pubblico in generale.
Titolo sesto: Sostegno indiretto ai media
Art. 71 Formazione e formazione continua
1La COMME può sostenere finanziariamente la formazione e la formazione continua nel settore del giornalismo professionale.
2I contributi sono versati su richiesta agli istituti di formazione e di formazione continua i cui corsi si rivolgono a professionisti dei media elettronici.
Art. 72 Organizzazioni di autoregolamentazione dei media elettronici
1La COMME può sostenere finanziariamente l’autoregolamentazione dei media elettronici.
2I contributi sono concessi su richiesta a organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono la qualità delle offerte giornalistiche svizzere.
Art. 73 Agenzie di stampa
1La COMME può sostenere finanziariamente le agenzie di stampa.
2I contributi sono concessi su richiesta a organizzazioni senza scopo di lucro la cui attività principale consiste nel fornire un servizio informativo di base ai media elettronici.
Art. 74 Soluzioni informatiche innovative
1La COMME può sostenere lo sviluppo e temporaneamente l’esercizio di infrastrutture digitali innovative.
2I contributi sono concessi su richiesta, nella misura in cui sono adempiuti i seguenti presupposti:
a. l’infrastruttura consente od ottimizza l’acquisto, la produzione o la diffusione di contenuti giornalistici o facilita la reperibilità dei contenuti,
b. l’infrastruttura è aperta a tutti i fornitori di media, e
c. l’infrastruttura contribuisce alla pluralità informativa.
Art. 75 Disposizioni comuni
1Il Consiglio federale disciplina la computabilità dei costi e i giustificativi da fornire cosicché siano considerate solo le prestazioni a favore dei media elettronici.
2Stabilisce la quota massima per i costi computabili; tale quota corrisponde all’80 per cento.
3°Disciplina i criteri di attribuzione.
4I contributi versati sono prelevati dai proventi del canone per i media elettronici.
Titolo settimo: Ricerca sui media e statistica
Art. 76
1La COMME e l’UFCOM possono commissionare mandati e su richiesta concedere contributi per progetti di ricerca scientifica i cui risultati consentono segnatamente di ottenere indicazioni sull’evoluzione dei media elettronici a livello di informazione, società, economia e tecnica, fornendo indicazioni sulle prestazioni informative e sulla fruizione dei media elettronici. Nella misura del possibile mettono i risultati della ricerca a disposizione del pubblico.