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Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine

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3Le offerte mediatiche partecipative possono riferirsi a uno o più settori dell’informazione, della cultura, della formazione e dello sport. Possono porre l’accento sulla pluralità linguistica o sulla formazione di giovani operatori dei media.

4Il fornitore di servizi mediatici definisce l’area geografica cui la sua offerta mediatica si rivolge.

Sezione 2: Conclusione di accordi sulle prestazioni

Art. 50 Condizioni generali

Un accordo sulle prestazioni può essere concluso se il richiedente:

a. adempie ai requisiti relativi a un’offerta mediatica degna di promozione;

b. dimostra di poter finanziare gli investimenti necessari e l’esercizio in vista dell’adempimento dell’accordo sulle prestazioni per l’intera durata dell’accordo;

c. rivela:

1. chi detiene le parti preponderanti del capitale,

2. chi mette a disposizione importanti mezzi finanziari e in quale misura,

3. la struttura organizzativa di cui il richiedente fa parte, e

4. come tali relazioni d’affari sono sfruttate per adempiere all’accordo sulle prestazioni;

d. ha introdotto un sistema che garantisca la qualità redazionale o intende introdurlo;

e. dimostra di osservare le condizioni di lavoro abituali nel settore;

f. produce l’offerta mediatica prevalentemente in Svizzera;

g. ha sede o domicilio in Svizzera;

h. è indipendente da comunità religiose e organizzazioni politiche.

Art. 51 Trattamento delle domande

1La COMME stabilisce mediante una direttiva i requisiti per le domande, i criteri di valutazione, le tappe della procedura e le scadenze; pubblica la direttiva.

2Sottopone le offerte secondo l’articolo 47 alle cerchie interessate affinché prendano posizione.

3Effettua una scelta e svolge i negoziati.

4Se la COMME respinge una domanda, il richiedente può chiedere il rilascio di una decisione da parte della COMME.

Art. 52 Criteri relativi alla conclusione di accordi sulle prestazioni

1La COMME valuta l’offerta sulla base dei seguenti criteri:

a. contenuto, portata e qualità dell’offerta informativa;

b. i gruppi della popolazione cui l’offerta si rivolge;

c. il tipo di diffusione tenuto conto dei relativi costi e del pubblico da raggiungere;

d. il valore aggiunto sotto il profilo informativo rispetto alle offerte mediatiche esistenti nella regione interessata.

2Ai fini della conclusione degli accordi sulle prestazioni, la COMME bada affinché sia tenuto debitamente conto delle regioni, incluse le regioni linguistiche.

3In caso di offerte mediatiche giudicate equivalenti la COMME privilegia l’offerta che contribuisce maggiormente alla pluralità dei fornitori, delle opinioni e dell’offerta nella regione interessata.

Art. 53 Contenuto e durata degli accordi sulle prestazioni

1L’accordo sulle prestazioni stabilisce:

a. l’offerta mediatica sotto il profilo quantitativo e qualitativo;

b. l’area geografica cui l’offerta mediatica si rivolge;

c. l’ammontare e l’utilizzo del contributo proveniente dal canone per i media elettronici;

d. ulteriori requisiti e condizioni in merito all’offerta mediatica.

2È concluso per un massimo di cinque anni. È ammessa un’unica proroga dell’accordo sulle prestazioni.

Art. 54 Cessione dell’accordo sulle prestazioni e notificazione delle partecipazioni

1La cessione a terzi dell’accordo sulle prestazioni del fornitore di servizi mediatici è possibile solo con il consenso della COMME. Essa approva la cessione se le condizioni generali di cui all’articolo 50 continuano ad essere adempiute e la fornitura della prestazione è assicurata.

2Anche il trasferimento economico dell’accordo sulle prestazioni è considerato come una cessione.

3Se, dopo aver concluso l’accordo sulle prestazioni, i fornitori di media con accordi sulle prestazioni acquistano partecipazioni rilevanti in altre aziende mediatiche devono annunciarlo alla COMME. In caso di necessità la COMME può adottare provvedimenti conformemente all’articolo 61.