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Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine

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6La garanzia del canone è retta dagli articoli 93–95 LIVA27. Alla responsabilità solidale e alla successione fiscale si applicano gli articoli 15 e 16 LIVA.

7La procedura è retta dalla PA28.

Art. 90 Relazione dell’AFC

1Nella sua contabilità l’AFC separa l’attività legata alla riscossione del canone dalle altre attività.

2Pubblica ogni anno il conto annuale e una relazione sull’attività relativa alla riscossione del canone.

Art. 91 Trattamento dei dati e obbligo del segreto

1L’AFC può trattare i dati necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge. Si applicano le disposizioni della LIVA29 sul trattamento dei dati.

2L’obbligo del segreto e le relative eccezioni di cui all’articolo 74 LIVA si applicano anche nell’ambito della riscossione del canone.

Titolo nono: Commissione per i media elettronici

Art. 92 Composizione

1La Commissione per i media elettronici (COMME) è composta da cinque a sette esperti indipendenti.

2Il Consiglio federale nomina i membri e designa la presidenza.

3Non possono appartenere alla COMME:

a. i membri dell’Assemblea federale;

b. il personale dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata;

c. i membri degli organi e gli impiegati della SSR nonché delle imprese che essa detiene;

d. i membri di organi e gli impiegati di un fornitore svizzero di media che ha stipulato un accordo sulle prestazioni con la COMME, che si candida a un tale accordo o vi si è candidato negli ultimi due anni civili, nonché di imprese detenute dal fornitore di media.

4Se un membro della COMME decide di assumere una funzione di cui al capoverso 3, esso si ritira dalla COMME al più tardi quattro mesi dopo l’accertamento dell’incompatibilità.

Art. 93 Compiti

1La COMME svolge, conformemente alla presente legge, i compiti che non sono assegnati esplicitamente a un’altra autorità. Tra questi rientrano in particolare:

a. l’assegnazione della concessione alla SSR (art. 21);

b. la stipula di accordi sulle prestazioni con altri fornitori di media (art. 46);

c. la verifica dell’adempimento dei mandati di prestazione (art. 43 e 59);

d. la vigilanza generale (art. 97);

e. la sorveglianza finanziaria (art. 44 e 60);

f. l’assegnazione di sovvenzioni per il sostegno indiretto ai media (art. 71-74);

g. la pronuncia di divieti di trasmissione (’art. 111 cpv. 4).

2La COMME presenta annualmente un rapporto d’attività al Consiglio federale.

3Pubblica annualmente un rapporto finanziario consolidato sui proventi del canone per i media elettronici e sul loro utilizzo. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 94 Indipendenza

La COMME è indipendente, non è pertanto vincolata ad alcuna direttiva.

Art. 95 Organizzazione

1La COMME si organizza da sé.

2Dispone di una propria segreteria.

3Emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione. Può delegare l’emissione di provvedimenti precauzionali e decisioni di portata inferiore a un comitato o alla segreteria.

4A livello amministrativo la COMME è subordinata al DATEC.

27RS 641.20

28 RS 172.021

29 RS 641.20