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Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine
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Art. 96 Segreteria
1La COMME disciplina i compiti della segreteria nel suo regolamento.
2La direzione è nominata dalla COMME; la nomina necessita l'approvazione del Consiglio federale.
3Il comitato direttivo è responsabile della segreteria. Nomina il personale.
4La segreteria prepara gli affari della COMME. In particolare cerca informazioni, organizza bandi, dirige trattative, esegue le inchieste ed emana le necessarie decisioni di procedura. Essa presenta proposte alla COMME e ne esegue le decisioni. Tratta direttamente con gli interessati, i terzi e le autorità.
5Il rapporto di lavoro del personale della segreteria è retto dalla legislazione sul personale federale.
Titolo decimo: Vigilanza e rimedi giuridici
Capitolo 1: Vigilanza generale
Art. 97 Principi
1Sempreché la presente legge non preveda altrimenti, la COMME vigila sull’osservanza della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione nonché delle pertinenti convenzioni internazionali.
2Non sono ammessi né provvedimenti di vigilanza che concernono la produzione e la preparazione delle offerte mediatiche né meri controlli d’opportunità.
3Sempreché la presente legge non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni della PA30.
Art. 98 Registrazione e conservazione dei contributi mediatici
1I fornitori svizzeri di media devono registrare tutte le offerte mediatiche e conservare le registrazioni, unitamente ai relativi materiali e documenti, per almeno quattro mesi.
2Il Consiglio federale disciplina la durata e la portata dell’obbligo di registrazione e di conservazione delle offerte mediatiche non lineari in funzione delle possibilità tecniche e di quanto può essere ragionevolmente preteso.
3Se, durante il periodo di conservazione, è presentato reclamo presso l’organo di mediazione o è interposto ricorso presso l’AIR oppure è aperto d’ufficio un procedimento di vigilanza, le registrazioni, i materiali e i documenti relativi devono essere conservati sino al termine del procedimento.
Art. 99 Obbligo di informazione
1I fornitori di media sono tenuti a fornire gratuitamente all’autorità competente le informazioni e i documenti di cui essa necessita nell’ambito della sua attività di regolamentazione e di vigilanza.
2Sottostanno all’obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche:
a. presso le quali il fornitore di media detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante presso il fornitore di media e sono attive sul mercato dei media elettronici o in mercati affini;
b. che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto del fornitore di media;
c. che producono per il fornitore di media la maggior parte dell’offerta mediatica;
d. che organizzano un avvenimento pubblico secondo l’articolo 10;
e. che sono tenute a diffondere le offerte mediatiche o che le elaborano.
3Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall’articolo 16 PA31.
Art. 100 Misure in caso di violazione del diritto
Se, nell’ambito del suo obbligo generale di vigilanza, la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto, essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:
a. vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione;
b. la informi sulle misure prese;
c. versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente.
Art. 101 Sanzioni amministrative
1L’autorità di vigilanza può condannare a versare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d’affari annua media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi, chiunque:
a. viola una decisione passata in giudicato dell’autorità di vigilanza o dell’autorità di ricorso;
b. viola le prescrizioni concernenti la pubblicità e la sponsorizzazione contenute nella presente legge (art. 7, 8, 13-19 e 27), nelle disposizioni d’esecuzione o nelle pertinenti convenzioni internazionali;
c. viola le prescrizioni sull’obbligo di diffusione (art. 64);