Progetto
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine
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Titolo secondo: Principi
Art. 5 Indipendenza dallo Stato e autonomia
1L’indipendenza dei media elettronici dallo Stato è garantita.
2Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, i fornitori di media non sono vincolati da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali.
3I fornitori di media sono liberi nella concezione dei loro contributi mediatici e della pubblicità, in particolare nella scelta dei temi, nell’elaborazione dei contenuti e nella presentazione. Se ne assumono la responsabilità.
Art. 6 Obbligo di impressum
1I fornitori di media rendono facilmente, direttamente e costantemente accessibili le loro informazioni di contatto.
2Indicano in particolare:
a. l’indirizzo, altre informazioni che consentono un contatto rapido, diretto ed efficace;
b. la designazione delle autorità di vigilanza competenti.
Art. 7 Esigenze minime relative alle offerte mediatiche
1Nella creazione delle loro offerte, inclusa la pubblicità, i fornitori di media devono rispettare i diritti fondamentali. Devono in particolare garantire il rispetto della dignità umana.
2I contributi mediatici discriminatori, che incitano all’odio contro determinati gruppi o persone che vi appartengono, ledono la morale pubblica o esaltano o banalizzano la violenza sono vietati.
3Nei loro contributi mediatici con un contenuto informativo i fornitori di media devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali.
4I contributi mediatici e la pubblicità non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l’ordine costituzionale o l’adempimento degli impegni internazionali della Svizzera.
Art. 8 Protezione della gioventù
1I contributi mediatici e la pubblicità non devono nuocere allo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale dei minorenni.
2I fornitori di media devono adottare provvedimenti adeguati affinché i contributi mediatici e le pubblicità che rischiano di nuocere allo sviluppo dei minorenni non possano essere ascoltati o visionati da minorenni, in particolare attraverso:
a. l’orario di programmazione o la forma di messa a disposizione;
b. un segnale visivo o acustico;
c. sistemi per il controllo dell’età, sistemi di filtraggio o di codifica;
d. la messa a disposizione di sistemi di controllo per le persone che si occupano dell’educazione;
e. la messa a disposizione di sistemi di notificazione e di valutazione.
3Essi adottano a tale scopo sistemi di classificazione dell’età riconosciuti in Svizzera.
Art. 9 Adattamento per le persone affette da una disabilità sensoriale
1I fornitori di programmi televisivi senza concessione o accordo sulle prestazioni e che offrono un programma a livello nazionale o di regione linguistica sono tenuti a rendere accessibile alle persone affette da una disabilità sensoriale una parte adeguata dei loro contributi mediatici.
2Il Consiglio federale disciplina la portata dell’obbligo di cui al capoverso 1. Esamina in particolare se l’offerta mediatica si presta per un adattamento di questo tipo e se la capacità economica del fornitore di media lo consente.
3Per la SSR e i fornitori di media con un accordo sulle prestazioni si applicano disposizioni particolari (art. 20 cpv. 2 e art. 23 cpv. 3).
Art. 10 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici
1Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d’esclusiva, ogni fornitore di media ha diritto a una sintesi d’attualità dell’avvenimento in una forma mediatica confacente.
2Gli organizzatori di avvenimenti pubblici e i fornitori di media che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti a:
a. garantire l’accesso all’avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e
b. fornire il segnale di trasmissione per le parti auspicate dell’avvenimento a condizioni adeguate.
3La Commissione per i media elettronici (COMME) può ordinare agli organizzatori di avvenimenti pubblici e ai fornitori di media che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva, di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando all’articolo 100.