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Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine

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Art. 11 Libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale

1I fornitori di media sono tenuti a garantire il libero accesso alla cronaca di avvenimenti di grande importanza sociale alla maggior parte del pubblico.

2Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) tiene una lista degli avvenimenti nazionali e internazionali di grande importanza sociale e l’aggiorna periodicamente.

3Le liste compilate dagli Stati membri della Convenzione europea del 5 maggio 19895 sulla televisione transfrontaliera sono vincolanti per le emittenti di programmi televisivi svizzeri per quanto concerne il libero accesso nello Stato interessato.

Art. 12 Obblighi in materia di sostegno

1Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di programmi televisivi senza mandato di prestazioni che offrono un programma nazionale o destinato alle regioni linguistiche a:

a. riservare a opere svizzere o comunque europee una parte sostanziale del tempo d’antenna;

b. riservare una quota adeguata del tempo d’antenna o del costo dei programmi ad opere svizzere o europee di realizzatori indipendenti.

2Se trasmettono lungometraggi, documentari o film d’animazione nei loro programmi, i fornitori di cui al capoverso 1 devono destinare almeno il 4 per cento dei loro proventi lordi all’acquisto, alla produzione o alla coproduzione di film svizzeri, in caso contrario l’UFCOM riscuote una tassa di promozione corrispondente al massimo al 4 per cento delle loro entrate lorde.

3L’obbligo di cui al capoverso 2 si applica anche alle emittenti di programmi televisivi esteri che propongono finestre di programmi nazionali o destinati alle regioni linguistiche e che contengono lungometraggi, documentari o film d’animazione.

4Per la SSR e i fornitori di media con un accordo sulle prestazioni si applicano disposizioni particolari (art. 20 cpv. 5 e art. 28).

5L’utilizzazione della tassa di promozione cinematografica è retta dall’articolo 15 capoverso 2 e 3 della legge del 14 dicembre 20016 sul cinema.

Titolo terzo: Pubblicità e sponsorizzazioni

Art. 13 Riconoscibilità della pubblicità

1La pubblicità deve essere nettamente separata dai contributi mediatici ed essere chiaramente riconoscibile come tale.

2Il Consiglio federale può vietare le forme di pubblicità che non garantiscono il rispetto di questi principi o sottoporle a un disciplinamento speciale.

3I collaboratori di un fornitore di media che compaiono regolarmente nei contributi mediatici non possono partecipare alla pubblicità nell’ambito dell’offerta mediatica di tale fornitore. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i fornitori di media con limitate risorse economiche.

Art. 14 Divieti in materia di pubblicità

1È vietata la pubblicità che:

a. offende le convinzioni religiose o politiche;

b. induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l’ambiente o la sicurezza personale.

2È vietata la pubblicità per:

a. i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari;

b. le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano;

c. i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche ai sensi dell’articolo 3 lettere a e f della legge sui prodotti del tabacco del xx7 nonché gli oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco;

d. le bevande alcoliche che sottostanno alla legge sull’alcol del 12 giugno 19328.

3Sono vietate:

a. le pubblicità di medicamenti secondo la legge del 15 dicembre 20009 sugli agenti terapeutici;

b. le televendite per medicamenti.

4Sono vietate la pubblicità occulta e quella subliminale.

5A tutela della salute e dei minorenni il Consiglio federale può limitare la pubblicità di altri prodotti o emanare prescrizioni in merito all’impostazione della pubblicità.

Art. 15 Inserimento, durata e portata della pubblicità

1Nelle offerte mediatiche lineari la pubblicità deve essere introdotta tra i contributi mediatici e trasmessa in blocchi.

5 RS 0.784.405

6 RS 443.1

7(in corso di elaborazione)

8RS 680

9 RS 812.21