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Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine

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2La pubblicità non deve di regola superare il 20 per cento del tempo d'antenna di un'ora di programma.

3Il Consiglio federale può autorizzare deroghe ai principi di cui ai capoversi 1 e 2. In tale ambito tiene conto in particolare dei seguenti criteri:

a. mandati di prestazioni dei fornitori di media;

b. posizione economica dei media elettronici;

c. concorrenza estera;

d. normative internazionali in materia di pubblicità;

e. esigenze del pubblico;

f. integrità complessiva e valore del contributo mediatico in questione.

4Il Consiglio federale disciplina l’introduzione, la durata e la portata della pubblicità nelle offerte mediatiche non lineari che sono oggetto di una concessione o accordo sulle prestazioni. Nel farlo tiene conto delle esigenze secondo i capoversi 1–3.

Art. 16 Sponsorizzazione

1Il contenuto e, per le offerte mediatiche lineari, il momento della diffusione dei contributi mediatici sponsorizzati, è unicamente di responsabilità del fornitore di media. Esso vigila affinché lo sponsor non influenzi il contributo mediatico in modo tale da ledere l’autonomia redazionale.

2Gli sponsor devono essere menzionati all’inizio o alla fine del contributo mediatico in questione.

Art. 17 Divieti in materia di sponsorizzazione

1I contributi mediatici sponsorizzati non possono incitare alla conclusione di negozi giuridici riguardo a beni o servizi dello sponsor o di terzi, né contenere dichiarazioni di natura pubblicitaria concernenti beni o servizi.

2Le aziende la cui attività principale consiste nella fabbricazione o nella vendita di prodotti o nella fornitura di prestazioni per i quali la pubblicità è vietata conformemente all’articolo 14 non possono sponsorizzare contributi mediatici.

3Le aziende attive nel settore farmaceutico possono sponsorizzare contributi mediatici purché non vi vengano citati o presentati prodotti che soggiacciono al divieto di pubblicità e non ne derivi alcun altro effetto pubblicitario per questi prodotti.

4La sponsorizzazione dei contributi mediatici concernenti avvenimenti politici nonché di contributi mediatici dedicati all’esercizio dei diritti politici a livello federale, cantonale e comunale è vietata.

5Per tutelare i minorenni, il Consiglio federale esclude determinate forme di sponsorizzazione dai contenuti mediatici per bambini.

Art. 18 Inserimento di prodotti

All’inserimento di prodotti si applicano le norme sulla sponsorizzazione. Il Consiglio federale può stabilire deroghe per l’inserimento di prodotti.

Art. 19 Pubblicità rivolta ai minorenni

1La pubblicità che si rivolge ai minorenni o nella quale appaiono minorenni non deve sfruttarne la scarsa esperienza né nuocere al loro sviluppo fisico o psichico.

2I contributi mediatici per bambini non devono essere interrotti da pubblicità.

3Le televendite non devono rivolgersi ai minorenni.

Titolo quarto: SSR e fornitori di media con accordo sulle prestazioni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 20

1La SSR e i fornitori di media con un accordo sulle prestazioni devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell’insieme dei loro contributi mediatici.

2Sono tenuti a rendere accessibile alle persone affette da una disabilità sensoriale una parte adeguata della loro offerta mediatica. I dettagli sono disciplinati nella concessione o negli accordi sulle prestazioni.

3Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di media con un accordo sulle prestazioni a riservare a opere svizzere o comunque europee una parte sostanziale della loro offerta mediatica audiovisiva.

4I fornitori di media con mandato di prestazioni sono tenuti, su richiesta delle autorità competenti, a:

a. pubblicare immediatamente i comunicati urgenti di polizia indispensabili per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza delle persone, come pure i comunicati d’allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare;

b. informare la popolazione sugli atti normativi della Confederazione che vanno divulgati tramite pubblicazione urgente secondo l’articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200410 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) o tramite pubblicazione straordinaria secondo l’articolo 7 capoverso 4 LPubb.

5L’autorità che ha ordinato i comunicati e le informazioni è responsabile dei loro contenuti.

10 RS 170.512