Progetto
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 21Fedlex · Progetto
Art. 114 Indipendenza
L’AIR è indipendente e non è vincolata ad alcuna istruzione.
Art. 115 Organizzazione
1L’AIR si organizza da sé.
2Adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione. Il regolamento dev’essere approvato dal Consiglio federale.
3L’AIR dispone di una propria segreteria. Essa ne disciplina i compiti nel regolamento di cui al capoverso 2.
4Il rapporto di servizio del personale della segreteria è retto dalla legislazione sul personale federale.
Art. 116 Rapporto d’attività
L’AIR presenta annualmente un rapporto d’attività al Consiglio federale.
Sezione 4: Organi di mediazione
Art. 117
1L’AIR designa per ciascuna delle regioni linguistiche, ossia germanofona, francofona, italofona e romanciofona, un organo di mediazione indipendente.
2Gli organi di mediazione sono sottoposti alla vigilanza dell’AIR.
Capitolo 3: Rimedi giuridici
Art. 118
1La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2Contro le decisioni dell’organo di riscossione può essere interposto ricorso all’UFCOM.
3Contro le decisioni dell’AIR può essere interposto direttamente ricorso al Tribunale federale.
Titolo undicesimo: Emolumenti amministrativi
Art. 119
1Le autorità competenti riscuotono emolumenti amministrativi a copertura dei costi in particolare per:
a. il rilascio, la modifica e la soppressione della concessione;
b. le decisioni in materia di vigilanza;
c. l’emanazione di decisioni amministrative, fatto salvo il capoverso 2;
d. la trattazione di richieste.
e. la trattazione di ricorsi temerari secondo l’articolo 112 capoverso 2.
2Non sono riscossi emolumenti amministrativi:
a. presso i fornitori di media con un accordo sulle prestazioni secondo l’articolo 44, a condizione che si tratti delle spese per la conclusione, la modifica o l’annullamento di un accordo sulle prestazioni, e che non si tratti di una misura di vigilanza;
b. per decisioni che concernono solo una sovvenzione.
3L’autorità competente può comunque riscuotere l’emolumento se con il suo comportamento il fornitore o il destinatario della decisione genera un onere straordinario.
4Il Consiglio federale determina le aliquote degli emolumenti. Mira a coprire completamente le spese con i proventi degli emolumenti. Per i fornitori di media che propongono un’offerta senza pubblicità o conseguono introiti esigui prevede emolumenti ridotti.
5L’autorità competente può esigere un’adeguata garanzia dalle persone assoggettate.
Titolo dodicesimo: Disposizioni finali
Capitolo 1: Esecuzione, nonché abrogazione e modifica di altri atti
Art. 120 Esecuzione
1Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Sono fatte salve le disposizioni relative a contenuto, portata e adempimento di prestazioni informative della SSR e dei fornitori di media con un accordo sulle prestazioni.
2Può delegare al DATEC il compito di emanare le prescrizioni amministrative e tecniche.