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Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine
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d. non accorda il diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici (art. 10);
e. non accorda il libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale (art. 11).
2Può essere condannato a versare un importo sino a 10 000 franchi chiunque non adempie uno dei seguenti obblighi o lo fa in modo tardivo o incompleto, oppure, in tal ambito, fornisce false indicazioni:
a. obbligo di diffondere comunicati urgenti (art. 20 cpv. 4 e 69);
b. obbligo di informazione (art. 99);
c. obbligo di relazione (art. 42 e 58);
d. obbligo di registrazione e di conservazione delle offerte mediatiche (art. 98).
Art. 102 Informazione del pubblico
1Le competenti autorità di vigilanza informano il pubblico sulla loro attività. Possono pubblicare le loro decisioni e renderle accessibili mediante procedura di richiamo.
2Le autorità di vigilanza sono tenute al segreto d’affari.
Art. 103 Protezione dei dati
1Le autorità di vigilanza possono trattare dati degni di particolare protezione se ciò è necessario per adempiere i compiti imposti dalla presente legge.
2Il trattamento dei dati da parte delle autorità di vigilanza e la vigilanza sul medesimo sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi della Confederazione in virtù della legge federale del 19 giugno 199232 sulla protezione dei dati.
Capitolo 2: Vigilanza sul contenuto dei contributi mediatici e diritto di ripresa nell’offerta mediatica
Sezione 1: Procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione
Art. 104 Reclamo
1Chiunque può presentare un reclamo al competente organo di mediazione (art. 117):
a. contro il contenuto di un contributo mediatico pubblicato, per violazione degli articoli 7, 8 e 20 capoverso 1;
b. contro il rifiuto da parte di un fornitore di media di riprendere determinate rappresentazioni o informazioni nella propria offerta mediatica, se un diritto costituzionale o umano lo prevede (diritto di ripresa nell’offerta mediatica).
2Il reclamo deve essere presentato entro 20 giorni dalla pubblicazione del contributo in questione o dal rifiuto di ripresa nell’offerta mediatica.
3Se il reclamo concerne più contributi mediatici, il termine decorre dalla pubblicazione dell’ultimo contributo. Nondimeno, tra il primo e l’ultimo contributo contestato non devono intercorrere più di tre mesi.
4Il reclamo dev’essere presentato per scritto, brevemente motivato e, se concerne contributi mediatici non lineari, deve essere documentato.
Art. 105 Trattazione
1L’organo di mediazione esamina il reclamo e funge da mediatore tra le parti. In particolare può:
a. discutere la questione con il fornitore di media in questione o, nei casi di lieve gravità, trasmettergli la pratica per disbrigo diretto;
b. organizzare un incontro diretto fra le parti;
c. fare raccomandazioni al fornitore di media.
2L’organo di mediazione non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni.
3Informa le parti sulle diverse competenze, la normativa applicabile e le vie legali.
4Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l’organo di mediazione conclude la procedura e informa per iscritto le parti sul risultato.
5Con il consenso delle parti, il disbrigo può essere verbale.
6Dopo la conclusione della procedura, l’organo di mediazione fattura i costi al fornitore di media. Nel caso di reclamo temerario l’AIR può, su richiesta dell’organo di mediazione o del fornitore di media, addossare le spese di procedura al reclamante.
Sezione 2: Procedura di reclamo dinanzi all’Autorità indipendente di ricorso in materia di media elettronici
Art. 106 Oggetto e motivo del ricorso
Presso l’autorità indipendente di ricorso in materia di media elettronici (AIR) può essere interposto ricorso contro il contenuto di contributi mediatici e contro il rifiuto di ripresa nell’offerta mediatica per gli stessi motivi che danno diritto a un reclamo secondo l’articolo 99 capoverso 1.
32 RS 235.1