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Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine

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6La SSR può orientare a un pubblico regionale un’offerta contenente le informazioni d’attualità più importanti a livello regionale in ambito politico, economico e culturale. La concessione stabilisce il contenuto e la durata di tale offerta.

Art. 26 Rilascio e adeguamento della concessione

1Prima di rilasciare la concessione e di apportarvi modifiche significative, la COMME procede a una consultazione pubblica.

2Può modificare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza se le condizioni di fatto o di diritto sono cambiate e la modifica è necessaria per tutelare importanti interessi. In caso di pregiudizio economico alla SSR, la Confederazione le verserà un indennizzo adeguato.

Art. 27 Pubblicità e sponsorizzazione nelle offerte mediatiche della SSR

1Nei programmi radiofonici e nelle offerte mediatiche non lineari della SSR la pubblicità è vietata. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l’autopromozione della SSR e per il richiamo di contributi mediatici già pronti e che sono già stati messi a disposizione in modo lineare.

2Il Consiglio federale può limitare o vietare la pubblicità e le sponsorizzazioni nelle offerte mediatiche della SSR. Nel farlo tiene conto in particolare dello sviluppo del mercato pubblicitario e degli interessi delle altre aziende mediatiche.

Sezione 2: Collaborazione

Art. 28 Collaborazione in ambito culturale

1La SSR collabora con i registi e i musicisti svizzeri e considera la letteratura svizzera. La COMME disciplina i dettagli all’interno della concessione; può imporre quote minime.

2Per la produzione di contenuti audiovisivi la SSR collabora con l’industria audiovisiva svizzera indipendente. La COMME disciplina i dettagli della collaborazione all’interno della concessione; può obbligare la SSR ad acquistare una quantità minima della produzione presso aziende svizzere indipendenti.

Art. 29 Collaborazione con altre aziende nell’ambito del mandato di prestazioni

1La SSR può collaborare con altre aziende mediatiche per l’adempimento del mandato di prestazioni, a condizione che continuino ad essere soddisfatti i presupposti seguenti:

a. La pluralità delle opinioni e dell’offerta in Svizzera è garantita.

b. Altre aziende mediatiche svizzere non sono svantaggiate in modo ingiustificato.

2Può creare offerte informative in collaborazione con altre aziende mediatiche. Una collaborazione sul lungo periodo deve essere regolamentata contrattualmente. Il contratto va sottoposto alla COMME per approvazione.

3Le partecipazioni della SSR in altre aziende mediatiche o altre società nonché la creazione di società necessitano l’approvazione della COMME. Essa può imporre condizioni o vietare la partecipazione se:

a. l’adempimento del mandato di prestazioni della SSR potrebbe essere compromesso;

b. la pluralità delle opinioni e dell’offerta in Svizzera potrebbe essere limitata;

c. altre aziende mediatiche svizzere ne sarebbero ingiustificatamente svantaggiate.

Sezione 3: Accesso ai contributi mediatici

Art. 30 Messa a disposizione di contenuti

1Ad altre aziende mediatiche svizzere la SSR mette a disposizione contributi informativi attuali e di propria produzione nonché versioni brevi di contributi mediatici aggiornati quotidianamente affinché queste possano inserirli in modo inalterato nella loro offerta mediatica.

2Tali contributi devono essere offerti a condizioni ragionevoli, trasparenti ed eque.

3Su richiesta di una parte, la COMME definisce le condizioni.

Art. 31 Conservazione durevole e accesso agli archivi

1La SSR provvede a una conservazione durevole dei suoi contributi mediatici.

2Rende accessibili al pubblico gli archivi, rispettando i diritti di terzi, in forma idonea per un uso privato e per un utilizzo a scopo scientifico.

3Per l’utilizzazione commerciale di propri contenuti mediatici archiviati la SSR può chiedere prezzi di mercato. Per l’utilizzazione non commerciale può esigere contributi che coprono le spese causate dalla richiesta.