Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 28 pagine
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dell’interno (DFI) di studiare, insieme al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e ai principali attori, misure concrete per migliorare la situazione del personale infermieristico.
Le modifiche proposte in questo rapporto mirano segnatamente ad andare nel senso dell’iniziativa parlamentare Joder 11.418, snellendo il processo amministrativo e accordando maggiore autonomia al personale sanitario mantenendo il ruolo di cerniera del medico, assicurando il coordinamento delle cure e non permettendo a ulteriori categorie professionali di esercitare direttamente a carico dell’AOMS. Non da ultimo, intendono anche mantenere un dialogo aperto sul tema delle cure con tutti gli attori coinvolti.
1.2 Situazione iniziale
La sicurezza dei pazienti è garantita dal fatto che gli infermieri, proprio come avviene per le professioni mediche universitarie, sono responsabili di fornire prestazioni nell’ambito delle competenze acquisite durante la formazione e il perfezionamento.
La formazione ricevuta consente agli infermieri diplomati (sia con diploma SSS sia con bachelor SUP) in particolare di formulare in modo autonomo una diagnosi infermieristica, di valutare il bisogno di cure e di adottare le misure necessarie. Tuttavia non hanno né la capacità né le competenze per sostituire il medico e formulare diagnosi mediche.
La LAMal opera una distinzione tra i fornitori di prestazioni che esercitano direttamente a carico dell’AOMS e le persone dispensanti cure in nome e per conto proprio previa prescrizione o indicazione medica. Nel suo messaggio del 6 novembre 19919, concernente la revisione dell’assicurazione malattia, il Consiglio federale si è espresso in questi termini: «Queste cure devono innanzitutto essere dispensate, come avviene attualmente, sotto la sorveglianza e la guida del medico, il quale svolge al riguardo una «funzione di cardine» poiché deve prodigare le cure necessarie in una forma appropriata ed ottimale [...]. Egli può e dovrà agire in tal senso collaborando accortamente con gli altri fornitori di prestazioni.»
Le cure medico-sanitarie dispensate a domicilio, ambulatorialmente o in una casa di cura che possono essere fornite su prescrizione o mandato medico a carico dell’AOMS sono descritte in maniera esaustiva nell’articolo 7 dell’ordinanza del DFI del 29 settembre 1996 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS 832.112.31). Il capoverso 1 di tale articolo sancisce quali persone e organizzazioni possono effettuare prestazioni a carico dell’AOMS. Trattasi di infermieri, organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e case di cura. Il capoverso 2 dello stesso articolo definisce le prestazioni di valutazione, consigli e coordinamento (lettera a), contiene un elenco di esami e cure (lettera b) e descrive le cure di base (lettera c).
L’articolo 8 OPre disciplina la prescrizione medica, il mandato medico e la valutazione dei bisogni. Il capoverso 1 stabilisce che la prescrizione o il mandato medico delle prestazioni degli infermieri o delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio vanno definiti in base alla valutazione dei bisogni e del piano comune dei provvedimenti necessari. Se vi è un mandato medico, in caso di cure a domicilio il paziente può contattare un infermiere o un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio a sua scelta. L’infermiere valuta le prestazioni necessarie con il paziente e con il medico e definisce tipo, portata, momento, frequenza e durata degli interventi. Nel caso dei pazienti assistiti in una casa di cura, è quest’ultima a occuparsi della valutazione.
I dettagli della valutazione sono fissati in contratti amministrativi delle associazioni degli assicuratori malattia con le associazioni dei fornitori di prestazioni per i settori case di cura, organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e infermieri indipendenti. La procedura convenuta è solitamente la seguente.
Deve esserci un mandato medico o una prescrizione medica.
Un infermiere che soddisfa i requisiti definiti nel contratto amministrativo rileva il bisogno di cure. A tale scopo utilizza un formulario sul quale le parti contraenti si sono accordate e che contiene tutte le indicazioni necessarie. Nei limiti imposti dalle direttive cantonali, il fornitore di prestazioni
9 FF 1992 I 65, p.134