Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 28 pagine
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III. Disposizioni transitorie della modifica del …
Le disposizioni transitorie concedono tempo ai fornitori di prestazioni e agli assicuratori fino alla fine del 2020 per rendere la valutazione dei bisogni conforme ai nuovi requisiti di cui all’articolo 8b. Di conseguenza, fino ad allora la valutazione dei bisogni potrà essere ancora effettuata secondo il diritto anteriore. Dall’entrata in vigore della modifica, prevista per il 1° luglio 2019, c’è quindi tempo a sufficienza per avviare la collaborazione tra fornitori di prestazioni e assicuratori, elaborare e realizzare gli studi dei tempi richiesti, apportare le necessarie modifiche ai sistemi, eventualmente formare i fornitori di prestazioni sulle modifiche nella valutazione dei bisogni e procedere a un cambio di sistema qualora un Cantone lo auspichi o lo debba effettuare perché quello che utilizza non è in grado o non è intenzionato a soddisfare i requisiti citati.
IV. Entrata in vigore
Le disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2019.
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