Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 28 pagine

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neutralità dei costi dei contributi alle cure

I. Parte generale

1 Situazione iniziale

1.1 Basi giuridiche

Il capoverso 1 delle disposizioni transitorie alla modifica del 13 giugno 2008 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede che il Consiglio federale fissi i contributi per il rimborso delle cure da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) in modo che corrispondano alla somma delle retribuzioni per le cure dispensate ambulatoriamente e in casa di cura nell’anno precedente l’entrata in vigore della modifica della legge (ossia nel 2010). Se questa regola non può essere rispettata nel primo anno dopo l’entrata in vigore della modifica, negli anni successivi il Consiglio federale deve procedere agli adeguamenti necessari, conformemente alla disposizione transitoria. In virtù dell’articolo 33 lettera i dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), il Consiglio federale ha delegato questa sua competenza al Dipartimento federale dell’interno (DFI).

L’adeguamento dei contributi alle cure è una correzione ex post dei contributi alle cure di cui all’articolo 7a dell’ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31) calcolati ex ante in base al principio della neutralità dei costi. Le differenze tra i contributi stabiliti la prima volta e quelli adeguati non possono essere oggetto di richieste di rimborso né da parte delle case di cura nei confronti degli assicuratori né da parte degli assicuratori nei confronti delle infermiere, degli infermieri e delle organizzazioni di assistenza e cura a domicilio. Le disposizioni transitorie alla modifica del 13 giugno 2008 della legge federale sull’assicurazione malattie prevedono esclusivamente una prima fissazione dei contribuiti e il loro adeguamento negli anni successivi.

1.2 Metodo di calcolo dei contributi in vigore

Il DFI ha stabilito i contributi validi dal 1° gennaio 2011 separatamente per il settore delle case di cura e per quello delle cure a domicilio sulla base di tutte le cure fornite in Svizzera, e li ha fissati nell’articolo 7a OPre. I contributi dell’AOMS sono stati determinati secondo il principio della neutralità dei costi.

Il contributo alle cure prestate in casa di cura è espresso in aliquote giornaliere. Sulla base dei dati della statistica degli istituti medico-sociali (di seguito: statistica SOMED) dell’Ufficio federale di statistica (UST), è stata definita una griglia quantitativa per un sistema di contributi differenziati linearmente, poi confrontata con le rimunerazioni 2007 dell’assicurazione malattie stimate per le cure (circa 1,6 mia. di franchi, escluse tra l’altro le rimunerazioni per prestazioni mediche, medicamenti e mezzi e apparecchi secondo l’elenco EMAp). I contributi così risultanti sono infine stati proiettati al 2009 (anno base) in base al rincaro 2007 e 2008 (= 3,1 %).

Il contributo alle cure prestate a domicilio è espresso in aliquote orarie. Per il calcolo dei contributi nell’ottica della neutralità dei costi (art. 7a cpv. 1 e 2 OPre), ci si è fondati sulla rilevazione dell’ufficio di esperti INFRAS (Anna Vettori, Judith Trageser, Rolf Iten: «Pflegefinanzierung: Ermittlung der Pflegekosten», rapporto conclusivo, 16 maggio 2007, Zurigo), sulla base della quale sono stati calcolati i costi medi per ora di cura e per tipo di prestazione. Questi importi sono stati confrontati con la rimunerazione media oraria per prestazioni ai sensi dell’OPre (circa 57 fr.) da parte dell’assicurazione malattie secondo la statistica UST 2007 dell’assistenza e cura a domicilio (di seguito: statistica Spitex). I contributi così risultanti sono stati proiettati al 2009 (anno base) in base al rincaro 2007 e 2008 (= 3,1%). I contributi sono calcolati su base oraria, il rimborso effettivo è stabilito per unità di 5 minuti. Considerato che i fornitori di prestazioni di norma si recano e prestano le cure al domicilio del paziente, la durata minima per intervento è stata fissata a 10 minuti.