Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 28 pagine
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di cui all’articolo 49 OAMal (vedi spiegazione sopra) insieme al medico prescrivente. Ogni valutazione richiede la collaborazione del paziente e dei suoi familiari per gli stessi motivi esposti sopra.
Il capoverso 2 riprende il capoverso 2 dell’articolo 8 vigente.
Il capoverso 3 ricalca il capoverso 3 dell’articolo 8 vigente senza tuttavia riprendere la nozione di «parti alla convenzione tariffale» dato che, fatta eccezione per le cure acute e transitorie, il nuovo finanziamento delle cure non richiede più negoziati tariffali.
Il capoverso 4 riprende testualmente il capoverso 5 dell’articolo 8 vigente.
Il capoverso 5 precisa che occorre effettuare una nuova valutazione dei bisogni nel caso in cui la prescrizione o il mandato medico deve essere modificato a causa di un cambiamento dello stato del paziente, oppure rinnovato, per assicurare che il paziente riceva sempre le cure adeguate al suo stato di salute anche quando il tipo di cure rimane lo stesso.
L’esito di ogni nuova valutazione dei bisogni deve essere comunicato al medico prescrivente qualora questi non vi abbia preso parte e non sia già de facto informato. È importante che la comunicazione tra medico prescrivente e personale sanitario sia sempre assicurata.
Art. 8b Cure dispensate nelle case di cura (nuovo)
Questo nuovo articolo si prefigge di disciplinare più in dettaglio la procedura della valutazione dei bisogni nelle case di cura e di definire i requisiti minimi dei sistemi di valutazione dei bisogni. Le disposizioni di questo articolo riguardano esclusivamente le case di cura (art. 39 cpv. 3 LAMal) e assicurano che i bisogni da valutare vengano misurati in base alle cure dispensate nella qualità necessaria, in modo efficiente ed economico (art. 25a cpv. 4 LAMal).
Il capoverso 1 corrisponde al primo periodo del capoverso 4 dell’articolo 8 vigente. In linea di principio stabilisce come effettuare la valutazione dei bisogni nelle case di cura.
Il capoverso 2 definisce i requisiti che la valutazione dei bisogni deve soddisfare.
a. In primo luogo, la valutazione dei bisogni deve distinguere tra cure e altre prestazioni. Le cure sono definite nell’articolo 7. Dato che per i contributi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 7a capoverso 3 sono rilevanti solo le cure, la valutazione dei bisogni per la classificazione in uno dei 12 livelli deve limitarsi a queste ultime. Il bisogno di cure deve essere esposto in minuti al giorno.
b. La valutazione dei bisogni deve assicurare che il bisogno di cure comprovato corrisponda alle cure effetivamente dispensate. In media, le cure effettivamente dispensate per ciascun livello del bisogno di cure comprovato devono situarsi nel minutaggio stabilito per tale livello. In altre parole, uno strumento utilizzato per valutare i bisogni deve garantire che in media i minuti delle cure dispensate a tutti gli assicurati assegnati da tale strumento a uno dei 12 livelli dei bisogni di cure si situino nell’intervallo in minuti di tale livello. Per esempio, il livello 3 è definito nell’articolo 7a come bisogni di cure da 41 a 60 minuti. Uno strumento utilizzato per la valutazione dei bisogni deve assicurare che l’onere medio effettivo per la fornitura di cure a tutti gli assicurati assegnati al livello del bisogno di cure 3, per i quali quindi il sistema prevede cure da dispensare da 41 a 60 minuti, si situi in questo intervallo. Per quanto riguarda i singoli assicurati, il bisogno di cure effettivo può quindi situarsi anche al di fuori di tale intervallo, ma lo scostamento deve compensarsi nella media di tutti gli assicurati. Di norma, la media dovrebbe situarsi all’incirca al centro dell’intervallo di ciascun livello del bisogno di cure, ma nella modifica dell’ordinanza si rinuncia a introdurre un’ulteriore limitazione visto che non si sa come sono distribuite le cure all’interno di ogni livello del bisogno.
c. Lo strumento utilizzato deve indicare per ogni livello del bisogno la varianza (deviazione standard) delle cure effettivamente dispensate in minuti rispetto al bisogno di cure comprovato. Lo scopo di questa disposizione è dimostrare la trasparenza e l’affidabilità della classificazione effettuata dallo strumento. La media del bisogno di cure effettivo deve situarsi nell’intervallo del