Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 28 pagine

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di valutazione possono prevedere il reale bisogno di cure solo con un certo margine di imprecisione come del resto capita anche all’interno di un unico strumento. Una riproduzione esatta del bisogno di cure nel singolo caso deve essere soppesata in funzione dell’onere necessario per la sua valutazione.

2.3. Elaborazione di indicatori di qualità

La strategia del Consiglio federale «Sanità2020» si prefigge tra l’altro di garantire e migliorare la qualità dell’assistenza medica. La trasparenza in merito alla qualità delle prestazioni è fondamentale per poter individuare e migliorare i punti deboli. La qualità progredisce attraverso la misurazione e la trasparenza. Il miglioramento della qualità permette anche di evitare costi superflui. Nel settore delle case di cura, già oggi nel quadro della valutazione dei bisogni vengono acquisiti dati per l’elaborazione di indicatori di qualità. Attualmente, tali dati vengono raccolti in modo diverso a dipendenza dello strumento di valutazione dei bisogni utilizzato e l’integrazione di indicatori specifici si è rivelata in parte di difficile attuazione. L’obiettivo è fare in modo che tale operazione si svolga con dati di routine sia per tenere bassi i costi amministrativi, sia per garantire l’affidabilità di tali dati. La definizione di requisiti minimi mira anche a garantire che gli strumenti utilizzati consentano di elaborare indicatori di qualità.

2.4. Modifica proposta

La modifica proposta prevede che la valutazione dei bisogni nelle case di cura distingua esplicitamente tra cure di cui all’articolo 33 lettera b dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OA-Mal; RS 832.102) e altre prestazioni. In tal modo si vuole assicurare che la valutazione dei bisogni includa tutte le prestazioni, come pure esclusivamente le cure. I valori relativi al bisogno di cure comprovato ricavati dagli strumenti di valutazione dei bisogni devono corrispondere in media alle cure effetivamente dispensate in minuti. A tale scopo, i fornitori degli strumenti utilizzati dalle case di cura devono poter dimostrare che il loro prodotto misura correttamente il numero di minuti mediante studi rappresentativi dei tempi condotti in Svizzera sulla totalità dei pazienti delle case di cura. Il metodo con cui tali studi vengono realizzati deve essere scientificamente riconosciuto e consentire di distinguere tra cure e altre prestazioni. Gli studi dei tempi devono dimostrare che per il gruppo di persone bisognose di cure, inserite da un determinato strumento di valutazione dei bisogni in uno dei 12 livelli dei bisogni di cure, sono state effettivamente dispensate cure nella media di tale gruppo per un valore in minuti compreso nell’intervallo del livello in questione. Inoltre, lo strumento in questione deve indicare per ogni livello la varianza delle cure effettivamente dispensate rispetto al bisogno di cure comprovato. Ciò consente di giudicare la bontà della valutazione dei bisogni. I sistemi devono dimostrare che sono stati effettuati studi dei tempi conformi ai requisiti una prima volta dopo l’entrata in vigore delle modifiche dell’OPre e successivamente a ogni modifica apportata a tali sistemi affinché essa risulti comprensibile e trasparente.

Con la modifica proposta, la valutazione dei bisogni nelle case di cura dovrà permettere di elaborare dati per indicatori medici della qualità con dati di routine.

Infine, la disposizione che impone a fornitori di prestazioni e assicuratori di concordare una procedura di controllo e di conciliazione viene estesa alle case di cura.