Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 28 pagine
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II. Parte speciale: commento alle singole disposizioni
Art. 7 cpv. 2 lett. a n. 1 Definizione delle cure
Questa disposizione non menziona più la collaborazione con il medico e il paziente dato che il nuovo articolo 8a capoverso 1 stabilisce chi effettua la valutazione dei bisogni in funzione delle diverse categorie di prestazioni.
Art. 8 Prescrizione o mandato medico
La prescrizione o il mandato medico, «porta d’accesso» alle cure che assicura la funzione cerniera del medico, si limita in un primo momento a definire il bisogno di cure e il loro tipo (cpv. 1 lett. a e b n. 1 e 2), ossia:
1. valutazione, consigli e coordinamento secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera a, o cure di base secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera c, o
2. esami e cure secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera b.
Il capoverso 3 prevede una durata della prescrizione o del mandato medico di sei mesi per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2, lettera b (lett. a) e di dodici mesi per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a e c (lett. b). La lettera c stabilisce che le cure acute e transitorie prescritte da un medico dell’ospedale, necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero, possono continuare a essere dispensate per un periodo di due settimane al massimo. Questo capoverso ricalca ampiamente il capoverso 6 dell’articolo 8 vigente.
Il capoverso 4 riprende integralmente il capoverso 6bis dell’articolo 8 vigente.
Analogamente al capoverso 7 dell’articolo 8 vigente, il capoverso 5 stabilisce che le prescrizioni e i mandati medici di cui al capoverso 3 lettere a e b possono essere rinnovati senza porre condizioni (p. es. un limite al numero di rinnovi).
I rinnovi devono comunque sempre rispettare le durate massime di cui al capoverso 3.
Art. 8a Valutazione dei bisogni (nuovo)
Questo nuovo articolo riguarda la valutazione dei bisogni in generale. Le sue disposizioni valgono per gli infermieri (art. 49 OAMal), per le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio (art. 51 OAMal) e per le case di cura (art. 39 cpv. 3 LAMal).
Il capoverso 1 definisce chi deve effettuare la valutazione dei bisogni.
a. Per la valutazione, i consigli e il coordinamento secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera a e per le cure di base secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera c, la valutazione dei bisogni viene effettuata unicamente da un infermiere (art. 49 OAMal), che ne comunica l’esito al medico prescrivente per le ragioni di aggiornamento della cartella medica. La persona che procede alla valutazione dei bisogni deve imperativamente soddisfare le condizioni di cui all’articolo 49 OAMal e per questo motivo è fatto riferimento a tale articolo. Lo stesso vale per le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e per le case di cura, rispettivamente per il loro personale che effettua le valutazioni dei bisogni. Ogni valutazione richiede la collaborazione del paziente e dei suoi familiari. La collaborazione dei familiari è necessaria in particolare quando si tratta di cure palliative o di pazienti affetti da demenza. Del resto, i familiari sono spesso coinvolti nel sostegno ai pazienti. Anche l’obbligo sancito nel capoverso 2 di tenere conto dell’ambiente sociale del paziente è da intendersi in tal senso.
b. Per gli esami e le cure di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b, come pure per le cure acute e transitorie, la valutazione dei bisogni viene effettuata da un infermiere che soddisfa le condizioni