Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 28 pagine
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livello del bisogno per impedire eventuali incentivi a una sovra o sottoclassificazione generale. Benché in linea di principio non auspicati, scostamenti individuali sono possibili e devono essere ridotti nel quadro del perfezionamento degli strumenti per garantire una classificazione il più corretta possibile anche del singolo caso. Ai fini della trasparenza in questo ambito e per favorire la scelta di uno strumento in grado di «ritrarre» nel modo più fedele possibile anche il singolo caso, lo strumento deve indicare la varianza del bisogno di cure individuale effettivo in minuti rispetto al bisogno di cure comprovato secondo la classificazione operata. Questa informazione potrà tornare utile in futuro per limitare l’entità della varianza tollerata.
Il capoverso 3 stabilisce come la conformità con i requisiti di cui al capoverso 2 debba essere dimostrata e possa essere verificata mediante studi rappresentativi che confrontano il tempo impiegato nelle case di cura per dispensare le cure a un assicurato con la classificazione di quest’ultimo effettuata dallo strumento di valutazione dei bisogni in questione. Per avere la certezza che riflettano la situazione in Svizzera, gli studi dei tempi devono essere realizzati nelle case di cura presenti in Svizzera badando a che consentano di giungere a risultati significativi per la totalità degli assicurati nelle case di cura. Il campione scelto deve quindi essere rappresentativo di tutta la Svizzera. Per assicurare la rappresentatività occorre garantire che le case di cura partecipino agli studi dei tempi. Il metodo utilizzato deve soddisfare i requisiti di scientificità e soprattutto permettere la distinzione tra cure ai sensi della LAMal e altre prestazioni. Quest’ultimo criterio è fondamentale in quanto la valutazione dei bisogni tiene conto unicamente delle cure.
Il capoverso 4 stabilisce che uno strumento utilizzato per la valutazione dei bisogni deve consentire l’elaborazione di indicatori di qualità. Secondo l’articolo 59a LAMal i fornitori di prestazioni sono tenuti a trasmettere gratuitamente alla Confederazione i dati necessari per il calcolo di indicatori medici della qualità. Per sgravare i fornitori di dati e assicurare una rilevazione affidabile e di qualità, i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di qualità devono essere acquisiti come dati di routine direttamente dagli strumenti di valutazione dei bisogni. Affinché i fornitori di prestazioni sappiano quali dati occorrono per gli indicatori medici della qualità, l’UST in collaborazione con l’UFSP appronta un regolamento per il trattamento nel quale sono definiti i dati in questione (art. 30c OAMal). Alle parti interessate viene data la possibilità di esprimersi sulle relative variabili nel corso di un’audizione.
Art. 8c Procedura di controllo e di conciliazione (articolo 8a vigente)
L’articolo 8a vigente diventa l’articolo 8c. Il capoverso 1 estende alle case di cura la cerchia dei fornitori di prestazioni alla quale si applica.
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 8a capoverso 2 vigente. Il rinvio interno a un altro capoverso è sostituito con l’indicazione della procedura direttamente nel testo. Contro le decisioni dei governi cantonali i fornitori di prestazioni e gli assicuratori possono presentare ricorso di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 82 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) (cfr. DTF 2C_333/2012, consid. 1).
Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 8a capoverso 3 vigente e si applica anche alla procedura di controllo e di conciliazione tra case di cura e assicuratori. Per permettere un perfezionamento ordinato ed efficiente dei sistemi, in caso di conflitti riguardo alla valutazione dei bisogni le case di cura e gli assicuratori concordano procedure di controllo e di conciliazione. Tali procedure devono in particolare assicurare che la valutazione dei bisogni soddisfi i requisiti definiti nell’articolo 8b.
Il capoverso 4 riprende il vigente capoverso 3 secondo cui se le cure dispensate da fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b prevedono oltre 60 ore per trimestre la valutazione dei bisogni può essere verificata dal medico di fiducia.