Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 28 pagine

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1.3 Principi della verifica dei contributi alle cure

Come il calcolo dei contributi in vigore, anche la verifica da parte del DFI deve avvenire in modo distinto per il settore delle case di cura e per quello delle cure a domicilio.

Il termine transitorio per l’introduzione dei contributi è scaduto a fine 2013 (cpv. 2 delle disposizioni transitorie del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure). Per questa ragione, per i rimborsi ai sensi del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure fanno stato i dati del 2014, che per la verifica della neutralità dei costi possono essere confrontati con quelli del 2010, l’anno precedente l’entrata in vigore.

L’obiettivo della verifica della neutralità dei costi è stabilire l’influsso sui costi a carico dell’AOMS del passaggio dalle tariffe ai contributi alle cure a domicilio. I cambiamenti nel tempo della somma delle rimunerazioni riconducibili all’evoluzione di altri parametri, come le giornate di cura o l’intensità delle cure, non vanno considerati per l’adeguamento dei contributi dell’AOMS in forza del principio della neutralità dei costi.

L’approccio della neutralità dei costi è incentrato sul finanziamento da parte dell’AOMS e non sull’evoluzione dei costi per la fornitura di prestazioni. Questa regola era già stata adottata all’applicazione delle tariffe limite nel diritto previgente, adeguate due volte con decorrenza 1° gennaio 2005 e 1° gennaio 2008.

2. Case di cura

2.1 Basi statistiche

2.1.1 Rimunerazioni e giornate di cura fatturate

L’evoluzione dei costi di cure efficienti può essere un criterio per adeguare i contributi dell’AOMS alle cure se tali costi sono documentati in maniera trasparente come prescritto dall’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre; RS 832.104).1 Poiché la trasparenza dei costi necessaria per la determinazione del finanziamento residuo dei Cantoni non è stata raggiunta, il 23 giugno 2015 l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha scritto ai Cantoni e alle organizzazioni delle case di cura ribadendo che i costi delle cure vanno calcolati in base alle disposizioni dell’OCPre e che l’attribuzione dei costi alle cure, all’assistenza e alla parte alberghiera deve avvenire in funzione del rilevamento del tempo di lavoro. Considerato il rischio che l’evoluzione dei costi dell’unità finale d’imputazione concernente le cure soggette all’obbligo LAMal esposta nella statistica SOMED (+14 % tra il 2010 e il 2014, tabella 13-A) non corrisponda alla reale evoluzione dei costi, si rinuncia a fondarsi sui costi relativi alle cure soggette all’obbligo LAMal.

Sia per i dati sulle prestazioni lorde sia per quelli sulle giornate di cura, la presente verifica si basa sul pool di dati della SASIS SA, più precisamente sui file Cognos Powerplay (di seguito: pool di dati). La suddivisione del pool di dati per gruppi di costo è stabile e costante nel tempo, le definizioni sono precise, i dati annuali plausibilizzati e, dove necessario, corretti con effetto retroattivo. La verifica della neutralità dei costi si basa esclusivamente sui dati delle case di cura ed esclude pertanto le prestazioni imputate dagli ospedali al tipo di costo «casa di cura». Si rinuncia all’utilizzo dei dati sulle prestazioni lorde dalla statistica AOMS dell’UFSP e dalla statistica SOMED. Per presente scopo, le cifre della statistica AOMS non sono sufficientemente precise e le rubriche troppo poco differenziate. Mancano inoltre le giornate di cura prestate. I ricavi secondo la statistica SOMED 2010 paiono eccessivi in confronto a quelli degli anni successivi. Per questa ragione, i dati della statistica SOMED vengono utilizzati esclusivamente per la verifica del bisogno di cure e dei salari del personale di cura per la fornitura di cure soggette all’obbligo LAMal (cfr. cifre I.2.1.9 e I.2.1.10).

Dal pool di dati vengono riprese le prestazioni lorde e le giornate di cura per tutta la Svizzera (senza «Estero» e «Non noto») secondo l’emittente della fattura e l’inizio del trattamento. Per il 2010, i dati

1 Parere del 6 luglio 2016 del Consiglio federale in risposta al postulato 16.3352 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale.