Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 28 pagine

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è solitamente libero di scegliere fra vari sistemi di valutazione dei bisogni. Si possono utilizzare i sistemi PLAISIR, RAI/RUG o BESA.

 Il formulario di notifica del bisogno, debitamente compilato e firmato dal medico e dall’infermiere responsabile, è consegnato all’assicuratore.

Nell’ordine, spetta quindi al medico decidere, dopo aver valutato lo stato di salute del paziente, se occorrono cure ambulatoriali a domicilio o in una casa di cura; poi, di concerto con il personale infermieristico, secondo la normativa vigente (art. 7 e 8 OPre), il medico stabilisce quali sono le cure appropriate; infine spetta al personale infermieristico applicare le misure concordate. Questa regolamentazione è stata adottata per assicurare il miglior coordinamento possibile tra trattamento e cure, dato che la collaborazione tra medico e personale infermieristico è nell’interesse del paziente.

Per accordare maggiore importanza alla responsabilità specifica degli infermieri per la valutazione, i consigli e le cure di base, occorre modificare l’articolo 8 OPre.

1.3 Durata della prescrizione medica – proposte di modifica

La prescrizione o il mandato medico ha una durata determinata. L’articolo 8, capoverso 6 OPre ne fissa la durata massima a tre mesi per i pazienti affetti da una malattia acuta, a sei mesi per i pazienti lungodegenti e a due settimane per i pazienti che necessitano di cure acute e transitorie dopo un soggiorno ospedaliero. Un prolungamento della validità comporta un certo onere tanto per il medico quanto per il personale sanitario. Per i pazienti che necessitano di cure di lunga durata, in particolare, si pone la questione del rapporto costi/benefici di una limitazione della durata. Per eliminare tale limitazione, occorre modificare l’articolo 8 OPre. Il capoverso 6bis di questo articolo prevede invece già che, per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti, dell’assicurazione invalidità e dell’assicurazione infortuni a causa di una grande invalidità di grado medio o elevato, la prescrizione o il mandato medico sia di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni attinenti alla grande invalidità. Non è pertanto necessario apportarvi alcuna modifica.

Soprattutto per ragioni di controllo dei costi, eliminare in generale la durata della prescrizione o del mandato medico pare inopportuno.

Per assicurare il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge come la qualità, l’appropriatezza, l’efficacia o l’economicità è possibile per esempio definire indicatori specifici oppure fissare limiti temporali.

A tal fine, l’OPre prevede vari tipi di limitazione temporale, ad esempio per le prestazioni di fisioterapia (art. 5 cpv. 4 OPre) o di ergoterapia (art. 6 cpv. 4 OPre). Tali limitazioni non sono tuttavia definitive: è infatti possibile continuare un trattamento previa consultazione del medico di fiducia dell’assicuratore. Per quanto riguarda la prescrizione o il mandato medico di cui all’articolo 8 OPre, fatta eccezione per le cure acute e transitorie, un rinnovo è sempre possibile se necessario (cpv. 7).

La prescrizione o il mandato medico così come le limitazioni previste hanno parimenti lo scopo, soprattutto nel settore delle cure, di assicurare un coordinamento tra medico e personale sanitario, e di garantire un dialogo tra i diversi attori permettendo così di evitare possibili doppioni nella catena delle cure.

1.4 Valutazione

La valutazione dei bisogni e i consigli al paziente non dovrebbero richiedere l’intervento del medico, e il personale sanitario dovrebbe decidere autonomamente delle cure di base e della loro applicazione. Ciò nonostante, alcune condizioni preesistenti devono essere rispettate.

 L’ospedale è un fornitore di prestazioni ai sensi della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e secondo l’AOMS si assume la responsabilità dell’esito del trattamento. In linea di principio, la ripartizione delle competenze all’interno dell’ospedale non deve essere disciplinata dalla LAMal. Qualora si rendano necessarie, le direttive in materia devono essere emanate dalla direzione dell’ospedale. Per questo motivo, nel quadro dell’AOMS la delimitazione tra la responsabilità propria e un’attività «ausiliaria» del personale infermieristico ospedaliero non è decisiva. Spetta tuttavia al medico curante decidere se